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Novità Irpef - Ires
18 Dicembre 2020

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente: i chiarimenti sulle nuove misure

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Nella Circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente previste dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.

In particolare, il provvedimento ha disposto l’abrogazione, dal 1° luglio 2020, della disciplina del cosiddetto “bonus Irpef” e l’introduzione di due nuove misure fiscali al fine di ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura consiste in un trattamento integrativo per i titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente la cui imposta lorda dovuta, determinata su tali redditi, risulti essere superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento integrativo è di importo pari a 600 Euro per il 2020 ed a 1.200 Euro per il 2021. Il reddito complessivo del beneficiario di tale misura non deve essere comunque superiore a 28.000 Euro.

La seconda misura introdotta con il Decreto Legge n. 3 del 2020 consiste in un’ulteriore detrazione fiscale, per le prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo compreso tra 28.000 Euro e 40.000 Euro. L’importo della detrazione è decrescente all’aumentare del reddito complessivo fino all’azzeramento in caso di raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 Euro.

Mentre il trattamento integrativo risulta essere una misura a carattere strutturale, l’ulteriore detrazione fiscale è una misura temporanea adottata in vista di una revisione generale del sistema delle detrazioni fiscali.

Entrambe le misure devono essere riconosciute ai lavoratori dai sostituti d’imposta senza che questi ultimi attendano una richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Pertanto, i sostituti d’imposta attribuiscono automaticamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale per le retribuzioni relative alle prestazioni rese a partire dal 1° luglio 2020 e ne verificano la spettanza in sede di conguaglio.

Nel primo paragrafo della Circolare sono forniti chiarimenti riguardo all’ambito applicativo del trattamento integrativo. Tra le precisazioni in questione, vi è quella secondo la quale, per beneficiare di tale misura, è necessario che si verifichino tre condizioni: la corretta tipologia di reddito prodotto; la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver applicato le detrazioni per lavoro; un certo importo del reddito complessivo.

Il secondo paragrafo è dedicato, poi, ai chiarimenti relativi all’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale.

Il terzo paragrafo riguarda i sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento delle misure in questione. Vi è, inoltre, un quarto paragrafo relativo agli adempimenti ai quali sono tenuti i sostituti d’imposta.

Il quinto paragrafo della Circolare è destinato alla questione della salvaguardia del “bonus Irpef” e del nuovo trattamento integrativo. Le due misure, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, devono essere riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore abbia un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di ammontare inferiore rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Il sostituto d’imposta riconoscerà i benefici per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali previsti dalla normativa intervenuta a seguito dell’emergenza sanitaria, assumendo come retribuzione contrattuale quella che sarebbe spettata al lavoratore in assenza dell’emergenza medesima. L’ammontare di tale retribuzione contrattuale è indicato nella Certificazione Unica.

Tra l’altro, è evidenziato che, con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, è stato stabilito che il sostituto d’imposta debba erogare le somme che il lavoratore non ha percepito a titolo di “bonus Irpef” nel periodo nel quale il lavoratore medesimo ha fruito di alcune misure di sostegno al lavoro introdotte a causa dell’emergenza. Tali somme devono essere erogate dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile corrisposta al lavoratore e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Se, alla data del 1° luglio 2020, risulta cessato il rapporto di lavoro e il sostituto d’imposta non può procedere al conguaglio di fine rapporto nel quale considerare la predetta salvaguardia del “bonus Irpef”, il lavoratore potrà recuperare il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Il sesto paragrafo della Circolare è destinato al caso in cui le nuove misure si rivelino non spettanti. I sostituti d’imposta devono verificare, in sede di conguaglio, la spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale che siano stati erogati. Se il trattamento integrativo risulta non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante. Nel caso in cui il trattamento integrativo non spettante sia superiore a 60 Euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione nella quale si riversano gli effetti del conguaglio.

Vi è, poi, il settimo paragrafo nel quale sono stati inseriti i chiarimenti relativi al recupero di quanto erogato dai sostituti d’imposta a titolo di trattamento integrativo. Il recupero può essere effettuato attraverso la compensazione nel modello F24. Il credito d’imposta maturato deve essere indicato nel modello 770.

Nell’ottavo paragrafo della Circolare è precisato che i contribuenti che hanno diritto alle nuove misure e le cui remunerazioni sono erogate da soggetti che non sono sostituti d’imposta possono richiedere tali misure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento, secondo le modalità poi specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.

Infine, come indicato al nono e ultimo paragrafo della Circolare, il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi. Tali importi non incidono neanche sul calcolo dell’Irap dei soggetti eroganti.

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