Il principio generale del realizzo virtuale
Il tema della riclassificazione delle partecipazioni è di grande rilievo in ambito contabile e fiscale. In quanto può incidere sulla determinazione della base imponibile e sulla tempistica di tassazione delle plusvalenze.
Il cosiddetto realizzo virtuale si applica quando la riclassificazione comporta il passaggio a un diverso regime fiscale. Diversamente, se il regime fiscale rimane invariato, non si producono effetti immediati sul piano tributario.
Questo meccanismo trova fondamento nell’articolo 4 del decreto ministeriale 8 giugno 2011, che regola le conseguenze fiscali derivanti dal mutamento di portafoglio degli strumenti finanziari, secondo quanto previsto dagli standard internazionali IAS/IFRS.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 209 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il realizzo virtuale non trova applicazione se la riclassificazione di una partecipazione non comporta l’ingresso in un portafoglio disciplinato dall’Ifrs 9, ma rappresenta una semplice variazione contabile ai sensi di altri principi contabili, come l’Ifrs 5.
In altre parole, il realizzo virtuale non opera se non vi è un effettivo cambiamento del regime fiscale della partecipazione.
Il caso concreto sottoposto in interpello
La vicenda esaminata riguarda la società Alfa, controllata dal gruppo industriale Beta, che in passato aveva costituito la società tedesca Gamma GmbH. Dopo aver acquisito il 100% del capitale sociale, Alfa ha deciso, nel contesto di una riorganizzazione societaria, di cedere l’intera partecipazione a Delta, holding di partecipazione del medesimo gruppo.
La cessione, formalizzata il 27 dicembre, ha avuto effetti economici e giuridici dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il contratto prevedeva un corrispettivo soggetto ad aggiustamento in base agli utili della società ceduta.
Riclassificazioni della partecipazioni
Dal punto di vista contabile, Alfa ha riclassificato la partecipazione in Gamma da “partecipazioni in imprese controllate” a “attività non correnti detenute per la vendita”, in conformità all’Ifrs 5.
La società ha chiesto all’Agenzia conferma che tale riclassificazione non determinasse l’applicazione del realizzo virtuale e dunque non generasse effetti fiscali immediati in termini di Ires e Irap.
Perché non si applica il realizzo virtuale
Secondo l’interpretazione fornita da Alfa e successivamente condivisa dall’Agenzia delle Entrate, la riclassificazione in esame non ha comportato un passaggio tra i portafogli regolati dall’Ifrs 9, ma una mera variazione ai sensi dell’Ifrs 5.
La partecipazione, infatti, è stata valutata al costo sia prima (con riferimento allo Ias 27) sia dopo la riclassificazione (con l’Ifrs 5), senza alcun cambiamento di regime fiscale.
Inoltre, essa non è stata qualificata come “attività detenuta per la negoziazione” ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis del Tuir. Di conseguenza, non è scattato l’automatismo del realizzo virtuale, che avrebbe reso immediatamente imponibile il differenziale di valore.
La plusvalenza derivante dalla cessione sarà pertanto riconosciuta solo nell’anno successivo, con possibile applicazione del regime di Participation Exemption (Pex).
Il riferimento normativo
La disciplina del realizzo virtuale nasce dal rinvio contenuto nell’articolo 3 del decreto 10 gennaio 2018 (Dm Ifrs 9) al già citato Dm 8 giugno 2011. Quest’ultimo stabilisce che, in caso di riclassificazione di uno strumento finanziario in un altro portafoglio. Qualora ciò determini il passaggio a un diverso regime fiscale, il valore assunto nella nuova categoria diventa fiscalmente rilevante.
Il legislatore, dunque, ha previsto questa ipotesi per evitare che una semplice operazione contabile possa eludere o differire ingiustificatamente l’imposizione fiscale. Tuttavia, nel caso di specie, non essendovi stato alcun mutamento del regime fiscale, tale disposizione non trova applicazione.
Realizzo virtuale quando si applica
Il caso esaminato conferma un principio essenziale: il realizzo virtuale si applica solo quando la riclassificazione modifica il regime fiscale della partecipazione o dello strumento finanziario. Se invece la variazione rimane confinata a un piano meramente contabile, senza effetti sul regime tributario, l’operazione non genera imponibilità immediata.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento utile non solo per la società istante. Anche per tutte le imprese che si trovano ad affrontare operazioni di riclassificazione. Sottolineando ancora una volta la stretta connessione tra norme contabili internazionali e disciplina fiscale nazionale.