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Novità Irpef - Ires
15 Marzo 2019

Ricezione dei risultati contabili dei 730: approvato il modello per comunicare la sede telematica

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2019, è stato approvato il modello che deve essere utilizzato per comunicare la sede telematica dove i sostituti d’imposta intendono ricevere dall’Agenzia delle Entrate il flusso dei risultati finali delle dichiarazioni 730 dei propri dipendenti, presentate nell’anno della comunicazione medesima. Insieme al modello sono approvate anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il medesimo modello può essere utilizzato anche per comunicare le variazioni dei dati già forniti.

Nel Provvedimento, è precisato che i sostituti d’imposta che appartengono ad uno stesso gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società che appartiene al gruppo in questione.

I sostituti d’imposta possono trasmettere il modello anche tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Qualora il sostituto d’imposta riceva il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio deve darne comunicazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate affinché sia inoltrato al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Tale comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello nel quale si è ricevuto il risultato contabile.

Nel Provvedimento, è, altresì, ricordato che i Centri di Assistenza Fiscale, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale direttamente sono tenuti a comunicare per via telematica i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modelli 730-4) all’Agenzia delle Entrate che provvede, poi, appunto, a renderli disponibili ai sostituti d’imposta o ai loro incaricati.

Qualora i modelli 730-4 non possano essere resi disponibili ai sostituti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale i quali provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.

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