NULL
Novità Irpef - Ires
19 Ottobre 2018

Ricercatori che rientrano in Italia: gli incentivi sono riconosciuti solo a determinate condizioni

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010). Si tratta della Risposta n. 33 dell’11 ottobre 2018.

La società istante ha assunto un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato. Il ricercatore ha richiesto l’applicazione, dal 1° gennaio 2018, delle agevolazioni previste, appunto, dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010. E’ un cittadino italiano in possesso di una laurea specialistica. Dal 2011, ha svolto attività di ricerca negli Stati Uniti d’America, in Olanda ed in Gran Bretagna. Su autorizzazione della stessa società datrice di lavoro, il dipendente ha continuato a svolgere attività di ricerca all’estero in diversi periodi successivi all’assunzione, avvenuta nel 2015. Inoltre, è stato iscritto all’AIRE dal marzo del 2013 fino al suo rientro in Italia nel settembre del 2017.

Secondo quanto precisato dall’istante, quindi, il ricercatore avrebbe i requisiti prescritti dalla legge:

  • la stabile residenza all’estero dal 2013 al 2017;
  • una documentata attività di ricerca all’estero per almeno due anni consecutivi;
  • l’acquisizione della residenza fiscale in Italia nel 2018.

I dubbi posti dall’istante riguardano la possibilità di applicare al ricercatore gli incentivi in questione, dal momento che ha acquisito la residenza anagrafica in Italia soltanto nel settembre del 2017, diverso tempo dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro (2015), sia pur in concomitanza con il rientro in Italia per proseguire l’attività di ricercatore.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima richiamato la disciplina in materia secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 % degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto una documentata attività di ricerca o di docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o Università per almeno due anni consecutivi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale in Italia.

Le norme che regolano questa agevolazione fiscale nulla dicono riguardo al tempo che deve intercorrere tra il trasferimento in Italia del docente o del ricercatore e l’inizio dell’attività lavorativa. Il beneficiario dell’agevolazione può aver iniziato a svolgere la sua attività di docenza o ricerca in Italia prima di trasferirvi la propria residenza oppure può aver trasferito la residenza in Italia e poi aver iniziato a svolgervi la sua attività lavorativa. L’importante è che vi sia un collegamento tra i due eventi.

Quanto alla residenza fiscale, la disciplina prevede che il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza o ricerca debba necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, occorre fare riferimento all’articolo 2 del TUIR. Secondo tale disposizione, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia la residenza o il domicilio ai sensi del Codice Civile. Tali condizioni sono alternative tra loro.

E’ necessario, quindi, per l’applicazione dell’agevolazione fiscale, che il ricercatore sia fiscalmente residente in Italia e che vi sia un collegamento tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa di ricerca.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, alla stipula del contratto di lavoro con la società istante nel 2015, il ricercatore non ha fatto seguire l’acquisizione della residenza fiscale in Italia ed ha continuato a svolgere l’attività di ricerca all’estero fino al mese di settembre del 2017, pur svolgendo per brevi periodi la propria attività anche in Italia. Il rientro in Italia a settembre del 2017, secondo l’Agenzia delle Entrate, sia pur coincidente con l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, non ha, quindi, un nesso diretto con l’instaurazione del rapporto di lavoro finalizzato allo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia. Quindi, non risulta applicabile l’agevolazione fiscale richiesta.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto