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Novità Irpef - Ires
12 Ottobre 2018

Ricerca svolta negli USA: se la residenza fiscale è in Italia, i redditi vanno dichiarati anche qui

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 26 del 4 ottobre 2018, si è occupata del trattamento fiscale da applicare ai redditi derivanti da attività di ricerca svolta negli Stati Uniti d’America.

In particolare, l’istante è residente negli Stati Uniti ed è iscritta all’AIRE dal novembre del 2017, oltre ad aver già presentato la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate è se debba dichiarare tali redditi percepiti all’estero, nel 2017, anche in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato che, per le persone residenti in Italia, le imposte si applicano all’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente dal luogo nel quale sono prodotti, mentre, per i soggetti non residenti, le imposte si applicano soltanto ai redditi prodotti in Italia.

Per comprendere quale sia la residenza fiscale delle persone, bisogna fare riferimento all’articolo 2 del TUIR, secondo il quale possono essere considerate soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza. In particolare, sono considerate persone residenti fiscalmente in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
  • hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Queste tre condizioni sono alternative tra loro. Quindi, è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d’imposta, si sia verificato uno solo di tali requisiti affinché la persona venga considerata come fiscalmente residente in Italia. Allo stesso tempo, soltanto quando i tre presupposti sono contestualmente assenti la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Con riferimento al caso specifico, l’istante deve essere considerata come una persona fiscalmente residente in Italia nel 2017, dal momento che sussiste una delle tre condizioni suddette (l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta). L’istante, infatti, ha dichiarato di essere iscritta all’AIRE solo dal novembre del 2017. Quindi, tutti i redditi percepiti dall’istante nel 2017, indipendentemente dal luogo nel quale sono stati prodotti, devono essere dichiarati in Italia.

Inoltre, l’istante ha conseguito il reddito a seguito dello svolgimento di un’attività di ricerca negli Stati Uniti. In base all’articolo 20 della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni per insegnare o effettuare ricerche presso un’Università, un collegio, una scuola o un altro istituto di istruzione riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente nell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per quanto riguarda le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o ricerca.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza delle condizioni previste dalla disposizione della Convenzione contro le doppie imposizioni, si applica l’esenzione dalle imposte dei redditi nel Paese contraente nel quale l’attività di ricerca è svolta (nel caso specifico, gli Stati Uniti d’America), ma tale esenzione non si estende anche agli adempimenti fiscali che il contribuente deve effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nel caso specifico, l’Italia), qualora quest’ultimo Paese non coincida con quello nel quale è svolta l’attività di ricerca.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, è che, per l’anno 2017, l’istante deve indicare nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia anche il reddito estero derivante dall’attività di ricerca svolta negli Stati Uniti d’America.

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