Il reddito dei lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma impiegati all’estero viene determinato con criterio forfettario, sulla base delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dal Ministero del Lavoro.
Retribuzione convenzionale e compensi in natura assorbiti dal forfettario
I compensi in natura e quelli differiti non devono essere tassati analiticamente quando risultano già inclusi nel regime delle retribuzioni convenzionali. Questo principio si applica ai lavoratori che:
- sono residenti fiscali in Italia;
- svolgono attività lavorativa all’estero in modo continuativo ed esclusivo;
- soggiornano nel Paese estero per oltre 183 giorni in un periodo di dodici mesi.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 37 del 12 febbraio 2026.
Il caso concreto: stock options e performance shares
Il quesito nasce da un contribuente che, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, ha lavorato all’estero:
- dal dicembre 2016 al dicembre 2022 presso una società estera;
- dal gennaio 2023 presso una società di un altro Stato, controllata dalla precedente.
Nel corso dei rapporti di lavoro ha maturato:
- stock options, deliberate nel 2016 e maturate tra giugno 2016 e giugno 2019;
- un piano di performance shares, deliberato nel 2022 con periodo di maturazione tra luglio 2022 e giugno 2025.
L’imposizione fiscale si è concretizzata:
- nel 2024 per l’esercizio delle stock options;
- nel 2025 per l’assegnazione gratuita delle azioni collegate alle performance shares.
Residenza fiscale e criterio di tassazione
Nonostante l’attività svolta all’estero, il lavoratore ha mantenuto la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati interessati.
Di conseguenza, la sua retribuzione è stata assoggettata a imposizione in Italia secondo il criterio delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir.
Il contribuente ha quindi chiesto se i compensi in natura percepiti nel 2024 e nel 2025 potessero considerarsi integralmente assorbiti nel regime forfettario già applicato.
Il quadro normativo di riferimento
L’Agenzia delle entrate ha richiamato innanzitutto il principio generale stabilito dall’articolo 3 del Tuir: i soggetti residenti sono tassati in Italia per i redditi ovunque prodotti.
Inoltre, l’articolo 51, comma 1, del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, inclusi quelli in natura. Pertanto, anche strumenti come stock options e performance shares rientrano tra i componenti imponibili.
Tuttavia, il comma 8-bis dello stesso articolo introduce una deroga: per i lavoratori che operano stabilmente all’estero per oltre 183 giorni, il reddito viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, sostituendo la tassazione analitica.
Le circolari 207/2000 e 11/2013 hanno chiarito che tale regime forfettario assorbe tutte le componenti accessorie della retribuzione, compresi i fringe benefit, purché maturati in periodi in cui il lavoratore era effettivamente soggetto al criterio convenzionale.
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria
Applicando questi principi al caso esaminato, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che:
- i compensi percepiti nel 2024 e nel 2025 non devono essere ulteriormente tassati, nella misura in cui si riferiscono a periodi in cui il lavoratore era già soggetto al regime delle retribuzioni convenzionali;
- rientrano in questa categoria le stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e le performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025.
In tali casi, i relativi fringe benefit risultano inclusi nella base imponibile forfettaria.
Diversamente, è soggetta a tassazione ordinaria la quota di stock options maturata tra giugno e novembre 2016, periodo nel quale non trovava applicazione il regime convenzionale.
