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28 Giugno 2019

Residenza fiscale: rileva l’iscrizione anagrafica per la maggior parte dell’anno

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di residenza fiscale.

Il quesito sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda una contribuente che si è trasferita dall’Italia alla Danimarca per motivi di lavoro. Nel 2017 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una società danese che prevedeva come luogo di lavoro la Danimarca. Sempre nel 2017, l’istante ha trasmesso al Consolato italiano un’istanza per l’iscrizione all’AIRE, ma, esclusivamente per motivi burocratici, l’iscrizione si è perfezionata con ritardo, così determinando che la contribuente è risultata essere residente per la maggior parte del 2017 in Italia. Il dubbio riguarda proprio l’individuazione del Paese nel quale si possa affermare che la contribuente abbia avuto la propria residenza fiscale nel 2017.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 203 del 25 giugno 2019, ha ricordato che, in base al nostro Testo Unico delle Imposte sul Reddito, si considerano residenti fiscalmente in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza in base a quanto previsto dal nostro Codice civile.

Si tratta di tre condizioni alternative tra loro. E’ sufficiente che si sia verificata, per la maggior parte del periodo d’imposta, una sola delle tre condizioni affinché la persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia. Inoltre, soltanto quando tutt’e tre le condizioni della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, la persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, per la contribuente istante, sussiste la condizione dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta di interesse (il 2017) e, quindi, l’istante deve essere identificata come soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese in quell’anno.

Di conseguenza, tutti i redditi percepiti dal’istante, ovunque vengano prodotti, devono essere dichiarati ai fini dell’imposizione fiscale in Italia.

In applicazione di quanto disposto dalle Convenzioni internazionali, si deve riconoscere che il reddito percepito per un’attività di lavoro dipendente prestata, per la maggior parte dell’anno, in Danimarca alle dipendenze di una società danese è assoggettato ad imposizione concorrente in Italia, Paese di residenza, ed in Danimarca, Paese nel quale viene svolta l’attività lavorativa.

La doppia imposizione è evitata con una serie di regole applicabili tra i due Paesi. In particolare, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile gli elementi imponibili in Danimarca, ma dovrà detrarre dalle imposte l’imposta sui redditi pagata dal contribuente in Danimarca. L’ammontare della detrazione non potrà comunque eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a tali elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nel caso in cui la contribuente istante, in base alla normativa danese, possa essere qualificata nel 2017 anche residente fiscalmente in Danimarca, occorre risolvere il conflitto tra norme.

In particolare, è previsto che, qualora una persona fisica risulti essere residente in due diversi Stati, si applichi, in primo luogo, la regola secondo la quale è considerata residente nello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente. Qualora, poi, disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza fiscale è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

  • l’ubicazione del centro degli interessi vitali (il Paese nel quale sono più strette le relazioni personali ed economiche del contribuente);
  • la dimora abituale (e, quindi, qualora non sia possibile individuare le residenza fiscale del contribuente in base ai due criteri suindicati, verrà considerato fiscalmente residente nel Paese nel quale soggiorni abitualmente);
  • la nazionalità della persona fisica (quando i tre criteri succitati non permettono di stabilire la residenza della persona, si avrà riguardo al Paese del quale possiede la nazionalità);
  • qualora il contribuente risulti avere la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, la questione verrà risolta di comune accordo tra i due Stati coinvolti.

Con riferimento al caso specifico, la contribuente è, secondo la normativa danese, residente fiscalmente in Danimarca dal 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, risultando che la contribuente sia residente fiscalmente in entrambi gli Stati, potrebbe sostenersi la correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere dalla stessa soltanto se fosse in grado di dimostrare la prevalenza per il 2017 della residenza fiscale in Danimarca, in base ai criteri suindicati.

Soltanto in questa ipotesi, infatti, la Danimarca risulterebbe lo Stato di residenza della contribuente e, allo stesso tempo, lo Stato nel quale svolge la sua attività lavorativa e, quindi, le remunerazioni percepite in virtù del rapporto di lavoro subordinato svolto in Danimarca potrebbero essere assoggettate ad imposizione esclusivamente nello Stato straniero.

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