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Novità Irpef - Ires
30 Settembre 2022
4 Minuti di lettura

Regimi forfetario e per lavoratori impatriati: non sono compatibili.

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Regime speciale per i lavoratori impatriati e regime forfetario. Possono coesistere?

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano rimpatriato ad aprile del 2022 dopo quattro anni di residenza nel Regno Unito. Il contribuente svolge in Italia un’attività da autonomo con partita Iva. Secondo quanto sostenuto nell’istanza di interpello, sussistono i requisiti per beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati. Allo stesso tempo, nel primo anno di svolgimento dell’attività in Italia, sussisterebbero i requisiti per l’applicazione del regime forfetario.

Se nel primo anno dal rientro in Italia, l’istante optasse per il regime forfetario, potrebbe comunque mantenere i requisiti per l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati nei primi cinque anni dal rimpatrio?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 460 del 20 settembre 2022, ha ricordato che in virtù del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia possono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente limitatamente al 30 % del loro ammontare.

Si tratta di un regime agevolato che può trovare applicazione per un quinquennio a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime speciale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, è applicabile ai soli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

A tal proposito, è stato rilevato che l’adesione al regime forfetario comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo dei criteri forfetari. In particolare, il meccanismo alla base di tale regime agevolato prevede che venga applicato all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività collegato al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata dal contribuente. Al risultato ottenuto viene applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15 %.

Il reddito calcolato secondo questo meccanismo non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato i chiarimenti forniti in precedenza, in una Circolare del 2020, secondo i quali il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati e ciò in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Se il contribuente possiede i requisiti richiesti, potrà comunque beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora quest’ultimo regime risulti essere più conveniente rispetto al regime forfetario.

Quindi, l’indicazione fornita nella Circolare è molto chiara nel senso che qualora si opti per il regime forfetario, pur essendo in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime dei lavoratori impatriati al momento del rientro nel nostro Paese, sarà impossibile poi esercitare l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che se il contribuente istante dovesse optare nel 2022 (anno di rientro in Italia) per il regime forfetario, negli anni successivi e fino al compimento del quinquennio (e, quindi, dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015.

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