Con un Provvedimento del 25 giugno 2014, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto in riferimento al regime premiale, previsto dall’articolo 10, commi da 9 a 13, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.
In particolare, tale regime premiale prevede che i contribuenti che presentano determinate caratteristiche possono beneficiare della preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, della possibilità di essere sottoposti alla determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto nel caso in cui il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo il reddito dichiarato.
Si ricorda che le condizioni per accedere a tale regime premiale sono:
– il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore;
– il contribuente deve aver assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
– il contribuente deve essere coerente con gli indicatori (di coerenza e di normalità economica) previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore applicabili.
La norma istitutiva del regime premiale prevedeva che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato dopo aver sentito le associazioni di categoria, potessero essere differenziati i termini di accesso al regime tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente.
Con il Provvedimento in esame sono stati, quindi, individuati i contribuenti ai quali può essere applicato il regime di favore in questione per il periodo d’imposta 2013. In particolare, si tratta dei contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato al Provvedimento.
Tali studi di settore (quest’anno sono 116) sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:
– di efficienza e produttività del fattore lavoro;
– di efficienza e produttività del fattore capitale;
– di efficienza di gestione delle scorte;
– di redditività;
– di struttura.
Oppure sono stati individuati tra gli studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno tre delle tipologie suindicate e tra i quali sia compreso l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
O ancora sono stati individuati tra gli studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica compresi in almeno tre delle tipologie suddette e che sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari” (istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto del sommerso del totale economia.