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14 Febbraio 2020

Regime forfetario: si applica se il “compro oro” non è stato mai soggetto al regime del margine

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Il nuovo quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del regime forfetario.

L’istante svolge, dal mese di agosto del 2019, attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria, applicando il regime forfetario. Nell’istanza, ha rappresentato di avere intenzione di iniziare, dal mese di dicembre del 2019, anche l’attività di “compro oro”, ossia l’attività consistente nell’acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare poi alla fusione o alla rivendita a privati o ad altri soggetti. Si tratta di un’attività che, ai fini Iva, è soggetta al regime speciale del margine.

Il contribuente ha evidenziato che, secondo la normativa in materia di regime forfetario, non possono beneficiare di tale regime le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Quindi, non possono beneficiare del regime forfetario i soggetti che esercitano l’attività di “compro oro” utilizzando il regime Iva del margine.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di entrare nell’ambito di applicazione del regime forfetario tenendo conto che si tratta del primo anno di attività come “compro oro” e che di fatto non è stato ancora applicato il regime del margine.

Nella Risposta n. 48 dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’incompatibilità con il regime forfetario è automatica ogni volta in cui trovi applicazione obbligatoriamente per legge un regime speciale ai fini Iva. Però, nel caso in cui venga data la possibilità al contribuente, e questi la eserciti, di optare per l’applicazione dell’Iva secondo le modalità ordinarie, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, non sussistendo precedenti periodi d’imposta rispetto all’anno 2019 che, appunto, è il primo anno di attività del contribuente, può essere applicato il regime forfetario alla nuova attività di “compro oro” già a partire dal 2019, a condizione che non sia stato mai applicato il regime del margine.

L’adesione al regime forfetario deve essere comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività, barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, per comunicare lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L’adesione al regime forfetario deve essere poi confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante l’attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di tale regime, inclusa l’assenza di cause ostative.

Il contribuente istante, quindi, non è tenuto ad esercitare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente a quello in cui adotta il regime forfetario, in quanto non si tratta di un soggetto già esistente che esercita un’attività già assoggettata al regime del margine.

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