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27 Novembre 2020

Regime forfetario: da verificare i rapporti tra il socio professionista e la società da costituire

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

A presentare un’istanza di interpello è un contribuente professionista che applica il cosiddetto “regime forfetario” e che intende costituire una società a responsabilità limitata con altri quattro professionisti per l’esercizio in comune dell’attività di programmazione e realizzazione di corsi di aggiornamento e dell’attività di edizione di libri e altre pubblicazioni indirizzate a specialisti del settore. Ciascun socio avrebbe il 20 % delle quote della società da costituire e non vi sarebbe alcun vincolo di parentela tra i soci medesimi.

L’istante ha precisato che i soci non intendono fatturare nulla alla società, ma intendono soltanto attendere la distribuzione dei dividendi della società stessa. Inoltre, l’istante e gli altri soci non stanno svolgendo direttamente in alcun modo le attività delle quali si occuperà la società da costituire. L’intenzione dell’istante e degli altri soci è, poi, quella di concedere gratuitamente alla società lo sfruttamento economico dei diritti d’autore relativi all’attività che si andrà a svolgere.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità o meno al caso in questione della causa ostativa al regime forfetario secondo la quale non possono beneficiare di tale regime agevolato gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nella Risposta n. 554 del 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia e la propria Circolare del 10 aprile 2019 con la quale era stato chiarito che, affinché operi la causa ostativa in questione, è necessario che siano presenti congiuntamente la condizione del controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata e la condizione dell’esercizio da parte della stessa società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che intendono accedere o continuare a beneficiare del regime forfetario.

Ad ulteriore precisazione, era stato affermato che, per la definizione di controllo diretto o indiretto, occorre fare riferimento a quanto disposto all’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

Riguardo alla correlazione tra le attività svolte dalla società a responsabilità limitata controllata e dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, era stato fornito l’ulteriore chiarimento che occorreva dare rilevanza alle attività effettivamente svolte, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati.

In particolare, la riconducibilità delle attività economiche esercitate dalla società e dalla persona fisica in regime forfetario si può ritenere sussistente tutte le volte in cui la persona fisica che applica il regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata controllata la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i relativi componenti di reddito negativi.

Ai fini della verifica della causa ostativa, rileva l’anno di applicazione del regime forfetario e non quello precedente. Quindi, normalmente, il contribuente può aderire al regime forfetario nell’anno di costituzione della società e qualora, nel corso di tale anno, sia verificata l’esistenza della causa ostativa, vi sarà la decadenza dal regime agevolato nell’anno successivo.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che deve ritenersi che non sussista alcun controllo di diritto, né influenza dominante da parte dei soci sulla società da costituire. E’ stato precisato, però, che, ai fini dell’identificazione del controllo di fatto, è necessario considerare come inclusi nei rapporti tra il contribuente istante e la società partecipata anche il valore economico della cessione dei diritti d’autore da parte dei soci alla società.

E’ questo un aspetto che assume rilevanza e che non bisogna trascurare: qualora l’effettiva attività svolta dalla società si concretizzi esclusivamente nello sfruttamento dei diritti d’autore dei soci può ritenersi che sussista la condizione dell’esercizio da parte della società stessa di attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

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