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17 Aprile 2020

Regime forfetario: il rapporto con un datore di lavoro modificato solo nella forma ne impedisce l’applicazione

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L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente su una questione relativa all’applicazione del regime forfetario.

L’istante è un professionista (un ingegnere, più precisamente) titolare di partita Iva dal mese di settembre del 2017. Fino ad agosto del 2017 ha lavorato come dipendente presso una società per azioni che, tra il 2017 ed il 2018, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie, come la trasformazione in società a responsabilità limitata, che hanno determinato la modifica della sua denominazione, ma anche della sua compagine sociale e del suo consiglio di amministrazione rispetto al periodo nel quale il contribuente vi lavorava come dipendente.

Tra il 2017 ed il 2019 il contribuente ha conseguito gran parte dei suoi compensi come professionista con partita Iva dalla stessa società presso la quale era dipendente, sia pur modificata nel tempo.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 108 del 16 aprile 2020, ha ricordato che la normativa che regola il regime forfetario prevede che non possono applicarlo le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Questa causa ostativa all’applicazione del regime forfetario è stata introdotta per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Il periodo di sorveglianza che assume rilevanza è dei due anni precedenti a quello nel quale si vorrebbe accedere al regime forfetario.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in base alle circostanze rappresentate dall’istante, non può ritenersi che il suo ex datore di lavoro sia cambiato. Quindi, la situazione descritta rientra nell’ambito della causa ostativa suddetta e il contribuente non potrà fruire del regime forfetario per l’anno d’imposta 2020, dal momento che il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Il medesimo contribuente potrà applicare il regime forfetario dal 2021, essendo decorsi i due periodi d’imposta rilevanti per la normativa in materia, fermo restando lo svolgimento di un’effettiva attività di lavoro autonomo.

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