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Novità Irpef - Ires
15 Febbraio 2014

Regime del risparmio gestito: i commissari liquidatori devono continuare ad applicare l’imposta sostitutiva

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 19 del 13 febbraio 2014, ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo all’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 20 % sul risultato maturato della gestione, in relazione ai casi nei quali i contribuenti abbiano optato per il regime del risparmio gestito, qualora la società di intermediazione mobiliare che si occupava di tale gestione sia andata in liquidazione coatta amministrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in una tale situazione le disponibilità finanziarie non vengono restituite al contribuente fino a quando non si conclude la procedura di liquidazione.

Fino alla conclusione della procedura, i commissari liquidatori devono amministrare gli strumenti finanziari gestiti dalla società di intermediazione mobiliare in liquidazione nell’ottica della minimizzazione dei rischi, eventualmente, quindi, vendendo sul mercato parte degli strumenti predetti se ad alto rischio ed acquistando titoli a basso rischio.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che non vengono meno i presupposti in base ai quali il legislatore ha assoggettato a tassazione il reddito maturato dalla gestione individuale di portafogli.

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che gli obblighi che gravano sul sostituto d’imposta prima della liquidazione coatta si trasferiscono in capo al commissario liquidatore. 

Quindi, la conclusione espressa nella Risoluzione del 13 febbraio 2014 è che i commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio gestito, debbano applicare il medesimo regime fiscale al quale era sottoposto il patrimonio gestito prima dell’inizio della procedura di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato tenendo conto dell’intero periodo d’imposta, anche se i commissari liquidatori sono intervenuti nel corso dell’anno.

I commissari liquidatori devono, inoltre, indicare nel modello 770 l’imposta prelevata sul complesso delle gestioni.

Infine, è stato evidenziato che, qualora al termine del periodo di liquidazione, il risultato della gestione sia negativo, i commissari liquidatori devono rilasciare ai contribuenti un’apposita certificazione nella quale indicano tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la deduzione della minusvalenza dalle plusvalenze eventualmente realizzate successivamente, nell’ambito di altri rapporti di gestione o di amministrazione intestati al medesimo contribuente, o dalle plusvalenze indicate nella propria dichiarazione dei redditi. 

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