NULL
Novità Irpef - Ires
15 Marzo 2014

Redditometro: aggiornate le istruzioni operative alla luce delle indicazioni del Garante della privacy

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 6 dell’11 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni operative riguardo alle modalità di svolgimento dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (redditometro).

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato di aver richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare riguardo alle attività di controllo finalizzate alla ricostruzione del reddito nell’ambito dell’accertamento suddetto.

Essendo previsti due momenti obbligatori di confronto con il contribuente, il Garante ha affermato che la procedura in questione garantisce che il trattamento dei dati personali non ricada nel divieto di decisioni automatizzate.

Il Garante, però, ha anche ritenuto di dover prescrivere all’Agenzia delle Entrate di adottare, prima dell’inizio del trattamento, degli interventi relativi alla qualità ed alla conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso ed alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

Secondo il Garante, la ricostruzione sintetica potrà poi essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle “spese certe”, delle “spese per elementi certi” e del “fitto figurativo”.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base, appunto, delle indicazioni fornite dal Garante, ha messo in evidenza la rilevanza della corretta individuazione della tipologia di famiglia di appartenenza. A tal proposito, si deve considerare che la cosiddetta “famiglia fiscale” è formata dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico.

La “famiglia fiscale”, però, può non corrispondere alla “famiglia anagrafica”, che comprende i figli e gli altri familiari conviventi, ed i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate deve tenere conto della effettiva situazione familiare del contribuente.

Il contribuente medesimo, in sede di primo contraddittorio, potrà fornire direttamente la diversa rappresentazione della propria situazione familiare.

Alla luce del parere espresso dal Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, rilevato che sussistono delle criticità in relazione all’utilizzabilità delle spese medie Istat per la ricostruzione di voci di spesa non legate all’esistenza di beni o servizi e che le spese medie Istat possono essere utilizzate per il calcolo delle spese soltanto se connesse ad elementi certi, come il possesso e le caratteristiche di beni immobili o mobili registrati.

Invece, le spese per beni e servizi di uso corrente sono determinate sulla base esclusivamente delle medie Istat con riferimento alla tipologia di famiglia e di area geografica di appartenenza e, pertanto, non formano oggetto di contraddittorio. Soltanto se gli importi delle spese in questione sono individuati puntualmente dall’ufficio dell’Amministrazione finanziaria, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito. 

Riguardo alle spese per l’acquisto di elettrodomestici ed arredi ed altri beni e servizi per la casa, esse non sono legate alle caratteristiche degli immobili posseduti. Quindi, anche tali spese concorrono alla determinazione del reddito complessivo soltanto se effettivamente risultanti da dati disponibili all’Anagrafe Tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente fornisce dei chiarimenti esaustivi riguardo alle “spese certe”, alle “spese per elementi certi” ed agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo relativa alla ricostruzione sintetica del reddito deve concludersi nella prima fase del contraddittorio.

Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo al cosiddetto “fitto figurativo”. La spesa per tale voce viene attribuita al contribuente se, nel Comune di residenza, non risulta alcuna delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito) con riferimento al contribuente ed agli altri componenti del nucleo familiare.

Il “fitto figurativo” è un elemento che non rileva nella fase di selezione dei contribuenti. 

Se, in fase di contraddittorio, il contribuente rappresenta l’esistenza di una diversa condizione abitativa, non deve essere considerata la spesa per “fitto figurativo”, ma devono essere determinate correttamente le “spese per elementi certi” (spese per manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione del contribuente.

Se, invece, il contribuente non fornisce chiarimenti riguardo alla propria posizione o non si presenta al contraddittorio, il “fitto figurativo” concorre alla determinazione del maggior reddito accertabile.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli uffici riscontrano dei dati palesemente non coerenti con le informazioni complessive relative al contribuente, devono effettuare degli ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati, prima di procedere all’invito del contribuente. 

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto