Con la Risoluzione n. 7 del 28 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di recupero delle ritenute versate in eccesso dai sostituti d’imposta.
Nel Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 è stato previsto che, dal 1° gennaio 2015, il recupero di tale somme avvenga esclusivamente tramite compensazione nel modello F24, e non più attraverso operazioni di compensazione interna.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che alcuni sostituti d’imposta hanno comunicato di aver incontrato delle difficoltà riguardo all’adeguamento dei software gestionali alle nuove regole, in particolare con riferimento alle operazioni di competenza del periodo gennaio – marzo 2015, per le quali non è stato possibile applicare correttamente le nuove modalità.
In tali casi, i sostituti d’imposta hanno indicato nel modello F24 le ritenute dovute già al netto degli importi che avrebbero dovuto essere restituiti, in quanto versati in eccesso nei periodi precedenti, effettuando così una compensazione interna (secondo le modalità prima vigenti) che emergerà poi soltanto nel modello 770 del 2016 oppure in un modello di pagamento F24 a saldo zero, già presentato tardivamente o da presentare entro il termine di presentazione del modello 770.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che in tutte queste ipotesi, nelle quali i sostituti d’imposta hanno effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 senza adeguarsi alle nuove regole, non verranno applicate sanzioni. L’Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione sulla base, come anticipato, delle difficoltà oggettive rappresentate dai sostituti d’imposta e nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito nello Statuto dei diritti del contribuente.