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Novità Irpef - Ires
Scritto da:
10 Novembre 2023
4 Minuti di lettura

Realizzo controllato nel conferimento di minusvalenze societarie

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Con riferimento alla risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sulle implicazioni del “realizzo controllato”. iIn situazioni in cui si verifichi un conferimento “minusvalente” di quote societarie. Questo tipo di conferimento coinvolge un individuo che possiede una parte delle quote di una società in piena proprietà (pari al 20% dei diritti di voto nell’assemblea). Oltre ad un’altra parte in nuda proprietà. Questa persona desidera conferire l’intera partecipazione in una nuova società da lui completamente posseduta, ma tale conferimento comporterebbe un aumento del patrimonio netto inferiore al costo fiscale delle quote al momento del conferimento.

Realizzo controllato: il caso specifico

In base alla risoluzione, il conferimento verrebbe eseguito in regime di “realizzo controllato” ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

Il richiedente solleva due quesiti principali:

  1. Se sia possibile conferire in regime di “realizzo controllato” solo le quote detenute in piena proprietà o anche quelle in nuda proprietà, dato che queste ultime, prese separatamente, non soddisfano il requisito di qualificazione previsto dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
  2. Se, in caso di conferimento “minusvalente”, si debba continuare a utilizzare il metodo di determinazione del reddito “a realizzo controllato” o “neutralità indotta” oppure se si debba applicare il metodo del valore normale previsto dall’articolo 9 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’articolo 9, comma 2, del Tuir stabilisce che in caso di conferimenti o apporti in società o enti, il corrispettivo è considerato come il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

D’altro canto, l’articolo 177, comma 2, del Tuir prevede che le azioni o le quote ricevute in seguito a conferimenti in società vengano valutate in base alla quota corrispondente delle voci del patrimonio netto creato dalla società conferitaria a causa del conferimento.

Questo criterio può evitare la generazione di plusvalenze se il valore delle azioni ricevute e l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria sono uguali al valore fiscale delle azioni al momento del conferimento, affermando così la “neutralità indotta”.

Modifiche apportate all’articolo 2-bis del Tuir

La risoluzione si riferisce anche alle modifiche apportate dall’articolo 2-bis all’articolo 177 del Tuir, introdotte dal decreto Crescita, che estendono il regime del “realizzo controllato”. Oltre ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto o non incrementa la percentuale di tale controllo. Tuttavia, ciò è possibile solo se le quote conferite soddisfano specifici requisiti di qualificazione indicati dalla legge e se la società conferitaria è interamente posseduta dal conferente.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame l’operazione soddisfi i requisiti dell’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir. Pertanto, il regime di “realizzo controllato” si applichi al conferimento di tutte le quote. Tuttavia, se l’individuo realizza una partecipazione di valore inferiore al costo fiscale originario, il regime rimane in vigore, ma la minusvalenza non è deducibile fiscalmente per l’individuo.

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