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Novità Irpef - Ires
15 Febbraio 2019

Raccolta occasionale di funghi e tartufi: istituito il codice tributo per l’imposta sostitutiva

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Con la Risoluzione n. 10 del 13 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il CODICE TRIBUTO da utilizzare per effettuare il versamento dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA dell’Irpef e delle relative addizionali in relazione ai redditi derivanti dall’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (come funghi e tartufi) e di piante officinali spontanee, svolta occasionalmente da persone fisiche.

Tale imposta sostitutiva è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019.

E’ fissata nella misura di 100 Euro e deve essere versata entro il giorno 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati. Sono comunque esclusi dal versamento dell’imposta coloro che effettuano la raccolta di tali prodotti esclusivamente per autoconsumo.

Inoltre, la normativa precisa che, ai fini della qualificazione della raccolta come attività svolta in via occasionale, è necessario che i corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti non superino il limite annuo di 7.000 Euro.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 13 febbraio 2019 è il codice “1853“.

Tale codice tributo deve essere inserito nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, nella sezione “CONTRIBUENTE” e, in particolare, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 Elide devono essere inseriti:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la Risoluzione;
  • nel campo “elementi identificativi”, i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e gli eventuali altri prodotti. Il codice complessivo è costituito dal codice che identifica la Regione che ha concesso il titolo di raccolta, il codice della tipologia di prodotto prevalente, il numero del titolo di raccolta ed i codici delle eventuali altre tipologie di prodotti;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva in questione è rappresentato dalla data di versamento dell’imposta sostitutiva, dal codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento, dal codice tributo “1853”, dall’importo versato e dall’anno di riferimento, indicati nel modello F24 utilizzato per il versamento dell’imposta.

Alla Risoluzione sono allegate anche la tabelle con i codici delle Regioni e delle diverse tipologie di prodotti.

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