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Novità Irpef - Ires
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12 Gennaio 2024
4 Minuti di lettura

Cessione quote immobiliari Oicr chiarimenti sulle plusvalenze

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La risoluzione n. 76 del 22 dicembre 2023 dell’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di un fondo immobiliare italiano detenute da un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) estero. Nel caso specifico, una società lussemburghese possiede il 100% delle quote di un fondo composto da diverse proprietà immobiliari situate a Milano.

L’Agenzia ha precisato che le plusvalenze risultanti dalla cessione delle quote del suddetto fondo immobiliare italiano possono beneficiare del regime di esenzione stabilito dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs n. 461/1997. Queste somme, infatti, non rientrano nell’ambito dell’articolo 5-bis, comma 5, dello stesso articolo 5 del Dlgs n. 461/1997, il quale esclude l’applicazione della misura agevolativa. Tale disposizione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 con l’obiettivo di evitare operazioni di arbitrato fiscale, in particolare nella cessione di partecipazioni in società o enti il cui valore è derivato principalmente da beni immobili situati in Italia.

Chiarimenti caso specifico dell’azienda estera che detiene quote immobiliari OICR

L’Agenzia ha inoltre evidenziato che, ai fini dell’esenzione, possono beneficiarne gli organismi di investimento esteri che presentano finalità di investimento simili a quelli italiani, come indicato nella circolare n. 11/2011. Nel caso specifico, la società lussemburghese, qualificata come “investitore istituzionale” in un Paese white list, rientra nelle categorie beneficiarie dell’esenzione.

L’Agenzia ha richiamato il comma 99 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, il quale esclude l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 5-bis per le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari esteri. Pertanto, la plusvalenza realizzata dalla società lussemburghese, che fa parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dalla legge n. 178 del 2020, può fruire del regime di esenzione, senza essere vincolata dalle nuove disposizioni.

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