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Novità Irpef - Ires
15 Luglio 2016

Pubblicata la Legge europea: ecco le principali novità fiscali

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L’8 luglio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 122 del 7 luglio 2016, anche detta Legge europea 2015-2016, contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. La Legge entrerà in vigore il 23 luglio 2016.

Qui illustriamo le principali novità di natura fiscale.

L’articolo 6 della nuova Legge prevede delle nuove regole riguardo alla tassazione dei premi e delle vincite. I premi e le vincite continueranno a costituire reddito imponibile per l’intero loro ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Vi sarà, però, un’eccezione. Secondo il nuovo comma 1-bis dell’articolo 69 del TUIR, infatti, le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo non concorreranno a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. Di conseguenza, è stata abrogata la disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973 che prevedeva l’applicazione di una ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate.

In questo modo la normativa tiene conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2014 che aveva ritenuto incompatibile il sistema di esenzione previsto dal nostro ordinamento per le sole vincite da case da gioco situate in Italia con il principio di libera circolazione dei capitali.

Con l’articolo 26 della Legge europea 2015-2016 sono stati introdotti i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 89 del TUIR riguardo al trattamento fiscale dei dividendi ed interessi percepiti dai soggetti Ires.

All’articolo 89 del TUIR era già previsto che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e denominazione da società di capitali, società cooperative, enti pubblici e privati residenti in Italia non concorrono a formare il reddito delle società e degli enti riceventi, nella misura del 95 % del loro ammontare, nell’esercizio nel quale sono percepiti.

Secondo le nuove disposizioni, l’esclusione riguarda anche le remunerazioni sui titoli e gli strumenti finanziari, limitatamente al 95 % della quota di esse non deducibile, e le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari previsti all’articolo 44, provenienti da soggetti con determinati requisiti di legge, limitatamente al 95 % della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (comma 3-bis, articolo 89).

L’esclusione si applica in caso di remunerazioni provenienti da società nelle quali sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale di almeno il 10 %, ininterrottamente per almeno un anno. Inoltre, le società dalle quali provengono le remunerazioni devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerate, in base ad una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con Stati terzi, residenti al di fuori dell’Unione Europea. Tali società devono essere soggette, nello Stato di residenza, ad una delle imposte previste dalla normativa europea od a qualsiasi altra imposta che sostituisca le stesse, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano limitati (comma 3-ter, articolo 89).

Il secondo comma dell’articolo 26 della Legge europea interviene, inoltre, a modificare l’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. L’esclusione della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti riguarda, ora, anche le remunerazioni previste dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 89 del TUIR, nella misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante e purché le remunerazioni siano erogate a società che abbiano i requisiti indicati al primo comma dell’articolo 27-bis.

Inoltre, il nuovo quinto comma dell’articolo 27-bis del TUIR prevede che sia data attuazione ad una Direttiva comunitaria del 2015 mediante l’applicazione nel nostro ordinamento dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente in tema di abuso del diritto.

Le disposizioni introdotte con l’articolo 26 della Legge europea si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Tale intervento normativo ha origine da una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della normativa comunitaria in materia di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati diversi dell’Unione Europea.

L’articolo 28 della Legge europea prevede, poi, l’abrogazione del Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 di attuazione di una Direttiva comunitaria (ora abrogata) in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Nonostante l’abrogazione operi dal 1° gennaio 2016, gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 84/2015 hanno continuato a trovare applicazione fino al 30 aprile 2016. Questo vuol dire che, fino a tale data, le banche, le società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti in Italia, avrebbero dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Inoltre, nonostante l’abrogazione del Decreto Legislativo n. 84/2015, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute all’articolo 6 di tale Decreto, limitatamente alle informazioni relative al 2015. Questo vuol dire che, in riferimento alle informazioni del 2015, i soggetti pagatori dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria l’identità e la residenza dei beneficiari effettivi degli interessi; la loro denominazione ed il loro indirizzo (dei soggetti che effettuano la comunicazione); il numero del conto dei beneficiari effettivi o, in mancanza di tale riferimento, gli elementi che consentono l’identificazione del credito che produce gli interessi; le informazioni relative al pagamento degli interessi. Le comunicazioni di tali informazioni dovevano avvenire entro il 30 giugno 2016.

Inoltre, nonostante l’abrogazione del Decreto Legislativo n. 84/2005, gli obblighi di rilascio dei certificati previsti al primo comma dell’articolo 9 di tale Decreto trovano applicazione fino al 31 dicembre 2016. Si tratta del rilascio dei certificati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai beneficiari effettivi residenti in Italia che possono richiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo ed Austria.

Così come continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 84/2005 con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti. Si tratta delle disposizioni che regolano il credito d’imposta spettante per l’applicazione della ritenuta prelevata da Lussemburgo ed Austria.

La Legge europea è intervenuta anche a regolare altre questioni di natura fiscale.

  • Il veicolo immatricolato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale vi sia un adeguato scambio di informazioni, nel quale risiede normalmente uno studente che lo utilizza in Italia, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata del corso di studi in Italia (articolo 19, Legge n. 122/2016).
  • E’ stato modificato il regime forfetario di determinazione della base imponibile applicabile ad alcune imprese marittime (cosiddetto “Tonnage tax“). In tale ambito, è prevista anche una delega al Governo affinché adotti, entro il 31 luglio 2016, un Decreto Legislativo che riordini le disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (articolo 24, Legge n. 122/2016).
  • Dal 1° gennaio 2017, saranno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e saranno assoggettate ad Iva le relative cessioni. Le nuove regole prevedono anche l’eliminazione dell’obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita Iva (articolo 29, Legge n. 122/2016).

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