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Novità Irpef - Ires
15 Febbraio 2019

Produzione di energia fotovoltaica connessa all’attività agricola: le regole di tassazione

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L’Agenzia delle Entrate ha trattato una questione sottoposta tramite interpello in materia di trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica.

L’istante è una società a responsabilità limitata che si occupa della coltivazione di cereali e, nell’ambito della propria attività agricola, gestisce un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno di sua proprietà.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta tassazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 33 del 12 febbraio 2019, ha ricordato che è ricompresa tra le attività agricole “connesse” l’attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, in quanto attività diretta alla fornitura di beni svolta mediante l’utilizzo prevalente del fondo dell’azienda.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kw di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.

La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kw di potenza nominale complessiva, invece, può essere considerata connessa all’attività agricola qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  • il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw;
  • entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

In base alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica si considera produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 Kwh, mentre quella che eccede tale limite dà luogo a reddito d’impresa ai fini Ires da determinare:

  • in via forfettaria, applicando il coefficiente di redditività del 25 %, qualora sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo;
  • seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa qualora non ricorrano i requisiti della connessione.

Rispetto al coordinamento tra la precedente normativa e quella attuale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia di 260.000 Kwh comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta, rispetto a tale franchigia, come reddito d’impresa, da determinare in via forfettaria soltanto qualora vengano rispettati i criteri di connessione tra la produzione di energia fotovoltaica e l’attività agricola.

Si guarda, pertanto, alla quantità di energia prodotta, piuttosto che alla potenza installata. Un impianto di 200 kw produce in media proprio i 260.000 kwh di energia annui.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che non risulta rispettato dall’istante il terzo criterio di connessione. Questa circostanza determina l’impossibilità di considerare l’attività svolta come connessa all’attività agricola.

Pertanto, il reddito relativo all’energia prodotta in eccesso rispetto al limite deve essere determinato secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.

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