Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, è stato disposto il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti a carico dei contribuenti relativi ad imposte e contributi.
In particolare, è stabilito, all’articolo 1 del Decreto, che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e che sono tenuti entro il 30 giugno 2020 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva e dalle dichiarazioni dell’Irap potranno effettuare tali versamenti entro il 20 luglio 2020, senza maggiorazione, e dal 21 luglio 2020 al 20 agosto 2020 con una maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
Questo differimento dei termini vale anche per coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Indici Sintetici di Affidabilità, per coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o il regime forfetario, e per coloro che partecipano a società, associazioni ed imprese ed appartengono alle ipotesi previste all’articolo 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Si precisa che rimangono invariati i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, determinata in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto, o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità fiscale.