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Novità Irpef - Ires
6 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Piani individuali di risparmio a lungo termine: tutte le novità della Legge di Bilancio per il 2022.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10 del 4 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2022.

Nelle premesse della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime fiscale speciale previsto per i piani individuali di risparmio consente al titolare del piano di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano stesso, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.

Al primo paragrafo della Circolare sono individuate le diverse tipologie di piani di risparmio. I piani di risparmio si differenziano tra loro a seconda della normativa fiscale vigente al momento della loro apertura.

Il secondo paragrafo della Circolare è, invece, dedicato ai nuovi limiti di investimento dei piani individuali di risparmio ordinari. In base alla nuova normativa, le somme ed i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare ai piani individuali di risparmio ordinari non possono superare il valore complessivo di 200.000 Euro (prima il limite complessivo era di 150.000 Euro), con un limite, per ciascun anno, di 40.000 Euro (prima il limite annuo era di 30.000 Euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano di risparmio.

Restano, invece, confermati i limiti previsti in precedenza per i piani individuali di risparmio alternativi, ossia il limite complessivo di 1.500.000 Euro ed il limite annuo di 300.000 Euro.

Il terzo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modifiche normative alla disciplina dei piani individuali di risparmio alternativi. In primo luogo, sono stati forniti chiarimenti riguardo alla deroga al principio di unicità. Mentre in precedenza ciascuna persona fisica poteva essere titolare di un solo piano ordinario e di un solo piano alternativo e ciascun piano di risparmio non poteva avere più di un titolare, ora è possibile detenere contemporaneamente ad un piano ordinario più di un piano alternativo.

Questa modifica non comporta cambiamenti riguardo all’ammontare delle risorse che possono essere investite nei piani individuali di risparmio alternativi. Quindi, anche in presenza di una pluralità di piani di risparmio alternativi, valgono gli stessi limiti annuale e complessivo previsti dalle norme.

Lo stesso titolare dei piani dovrà monitorare il rispetto dei limiti complessivo ed annuale, dovrà autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell’apertura di ciascun piano e ad ogni versamento successivo e dovrà comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un piano alternativo il raggiungimento dei limiti complessivo ed annuale.

Ulteriori chiarimenti sono stati, inoltre, forniti riguardo al credito d’imposta introdotto con la Legge di Bilancio per il 2021 in favore delle persone fisiche titolari di piani individuali di risparmio alternativi. Si tratta di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati in relazione agli investimenti negli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, riconosciuto a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni ed il credito d’imposta non ecceda il 20 % delle somme investite negli strumenti finanziari stessi.

Il credito d’imposta in questione è riconosciuto in luogo dell’utilizzo delle eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati a seguito della cessione o del rimborso degli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano individuale di risparmio alternativo per almeno cinque anni.

La Legge di Bilancio per il 2022 ha previsto tale credito d’imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022. Sarà, però, pari al 10 % dell’ammontare degli investimenti ed il credito d’imposta dovrà essere utilizzato in 15 quote annuali di pari importo. Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante occorrerà tener conto delle somme e dei valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Valgono le modalità di utilizzo di tale credito d’imposta già applicate in precedenza. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contribuente potrà utilizzare il credito direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi si considerano realizzati, oppure in compensazione nel modello F24.

Inoltre, i contribuenti potranno decidere di trasformare le eventuali minusvalenze in credito d’imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi o da altri differenziali positivi seguendo le modalità ordinarie.

In particolare, qualora il contribuente decidesse di utilizzare le minusvalenze come credito d’imposta, tale credito d’imposta dovrà essere utilizzato pur sempre entro i limiti previsti dalla normativa e, quindi, entro il limite del 10 % per gli investimenti effettuati dal 2022 ed entro il limite del 20 % per gli investimenti effettuati nel 2021. L’eventuale importo delle minusvalenze eccedente tali limiti potrà essere portato in deduzione da plusvalenze, proventi e differenziali positivi.

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