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24 Maggio 2014

Per la deducibilità dei costi di manutenzione dei beni d’impresa, è necessaria l’indicazione in fattura del mezzo sul quale è effettuato l’intervento

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11143 del 21 maggio 2014, si è occupata della questione della deducibilità delle spese di manutenzione relative ai beni d’impresa. 

Nella pronuncia impugnata in Cassazione dall’Agenzia delle Entrate, i Giudici d’appello avevano affermato, sulla base di contratti di comodato prodotti in giudizio dalla società contribuente, che, non essendo stata contestata l’utilizzazione dei beni da parte della contribuente, i costi di manutenzione relativi a quei beni fossero deducibili anche se i beni medesimi non fossero presenti nel registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano sostenuto che la contestazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate riguardo all’assenza, nelle fatture relative alle spese di manutenzione che la società contribuente riteneva deducibili, dell’indicazione dell’automezzo sul quale era stato effettuato l’intervento di manutenzione, fosse illegittima. Infatti, tali fatture, delle quali, tra l’altro, non era contestata la veridicità, dovevano ritenersi relative a mezzi della società, spettando, secondo la CTR, all’ufficio dell’Amministrazione finanziaria di provarne l’estraneità.

La Commissione Tributaria Regionale aveva provveduto, quindi, ad annullare l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate riguardo al maggior reddito percepito dalla contribuente, a seguito della non deducibilità delle spese di manutenzione.

La Corte di Cassazione, in contrapposizione a quanto sostenuto dai Giudici di secondo grado, ha affermato che trattandosi di costi deducibili per i quali vige un sistema di certezza e precisione era onere della contribuente indicare specificamente in fattura a quale automezzo si riferissero i costi fatturati.

La pronuncia impugnata è stata, quindi, cassata ed è stato disposto il rinvio ad altra sezione della CTR affinché provveda ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi enunciati dalla Cassazione.

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