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Novità Irpef - Ires
27 Novembre 2020

Pensionato che si trasferisce in Italia: le regole per l’imposta sostitutiva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per coloro che hanno una pensione di fonte estera.

L’istante risiede in Lussemburgo da oltre cinque anni e intende trasferire la propria residenza in Italia in un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. L’istante ha, inoltre, maturato il diritto alla percezione dei redditi da pensione dall’Inps. Non ha ancora trasferito la residenza fiscale in Italia.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, previo trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, e di beneficiare del credito d’imposta per le ritenute fiscali subite all’estero sulla pensione erogata dal Lussemburgo.

Nella Risposta n. 559 del 24 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto il nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche con pensione da fonte estera. In particolare, la normativa in questione prevede che le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni del Sud Italia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti che rientrano nelle zone colpite dal sisma dell’agosto del 2016, dell’ottobre del 2016 e del gennaio del 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualsiasi categoria prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 % per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.

La fruizione dell’imposta sostitutiva è ammessa purché la persona si sia trasferita effettivamente in Italia. Non rileva la nazionalità della persona che si trasferisce. Può anche trattarsi di un cittadino straniero, purché vi sia stata la residenza fiscale all’estero per il periodo previsto dalla normativa e purché l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva le pensioni erogate da soggetti esteri, mentre non sono soggette all’agevolazione le pensioni Inps percepite dai soggetti che si trasferiscono in Italia.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Convenzione tra l’Italia ed il Lussemburgo contro le doppie imposizioni prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in quello Stato. Quindi, vige il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Le remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale a pensionati fiscalmente residenti in Italia, invece, devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia, che nel Paese estero da cui traggono la propria fonte e, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato, spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Le remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale sono le somme pagate nell’ambito di un sistema di sicurezza sociale. Si tratta delle prestazioni garantite dallo Stato per il raggiungimento di obiettivi di solidarietà in favore di persone che sono ritenute meritevoli di tutela, come, ad esempio, le pensioni sociali o le pensioni di invalidità.

Riguardo alla posizione dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può applicare l’imposta sostitutiva per la pensione di fonte estera, mentre la pensione erogata dall’Inps non può beneficiare del regime agevolativo, in quanto reddito di fonte italiana che dovrà essere assoggettato ai principi ordinari di tassazione vigenti per tutti i soggetti residenti in Italia.

Per quanto riguarda i redditi di fonte lussemburghese, sia che siano soggetti alla tassazione esclusiva in Italia in quanto pensioni percepite da soggetto residente in Italia, sia che siano soggetti all’imposizione concorrente in Italia ed in Lussemburgo in quanto pensioni erogate nel quadro delle misure di sicurezza sociale, l’istante non potrà beneficiare del credito d’imposta estero previsto all’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Questo perché, se il contribuente esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva da applicare alla pensione di fonte estera, tale reddito non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

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