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23 Novembre 2018

Passaggio dal regime di vantaggio al regime agevolato: non sempre opera il vincolo di permanenza

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa al passaggio dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile al regime forfetario.

L’istante è un contribuente che nel 2014 ha avviato un’attività avvalendosi, appunto, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Per il periodo d’imposta 2018, il medesimo contribuente intende, invece, ritenendo di averne i requisiti, accedere al regime fiscale forfetario previsto dalla Legge n. 190 del 2014. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda sia la possibilità di accedere al diverso regime agevolato, sia la possibilità di fruire dell’aliquota agevolata del 5 % applicabile nei primi cinque anni di esercizio dell’attività.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 72 del 20 novembre 2018, ha ricordato che, nel regime forfetario, sul reddito determinato in modo forfetario si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali della misura del 15 %. Tale aliquota è ridotta al 5 % per i primi cinque anni dell’attività.

I previgenti regimi agevolati, come il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, sono stati abrogati. E’ stata, però, prevista, con riferimento specifico al regime fiscale di vantaggio, una deroga. Infatti, coloro che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, si avvalevano del regime fiscale di vantaggio, hanno potuto continuare ad avvalersene per il periodo residuo rispetto al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

In realtà, è stata anche prevista la possibilità di accedere al regime fiscale di vantaggio nel 2015. Solo dal 1° gennaio 2016 il regime agevolato in questione è stato definitivamente abrogato.

Quindi, i contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza o potevano passare al nuovo regime forfetario fruendo dell’aliquota ridotta del 5 % per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, già chiarito che, dal momento che il regime fiscale di vantaggio, fino al 31 dicembre 2014, era il regime naturale dei contribuenti che avevano i relativi requisiti, coloro che decidevano di rimanervi anche negli anni successivi non erano soggetti comunque al vincolo di permanenza che generalmente accompagna la scelta di un regime d’imposta diverso da quello naturale. Il regime è diventato diverso da quello normale soltanto a partire dal 2015 ed è, quindi, da considerarsi vincolante per un triennio soltanto per coloro che hanno iniziato l’attività ed hanno scelto di avvalersene nel 2015.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che, dal momento che il contribuente si avvaleva del regime fiscale di vantaggio già nel 2014, non è soggetto ad alcun vincolo di permanenza e, pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, può applicare già dal 2018 il diverso regime forfetario. Inoltre, può applicare l’aliquota ridotta del 5 % per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per l’anno 2018).

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