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Novità Irpef - Ires
4 Giugno 2021

Passaggio da regime ordinario a forfetario: è richiesto il comportamento concludente.

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Interessante risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito riguardante il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario.

La situazione rappresentata all’Agenzia delle Entrate riguarda un professionista che, per la sua attività di collaborazione portata avanti nei confronti dell’istante, ha emesso nel 2020 dodici fatture, tutte regolarmente saldate, applicando il regime fiscale ordinario. Nel marzo del 2021, il professionista stesso ha comunicato all’istante di avere erroneamente applicato il regime ordinario di tassazione invece del regime forfetario che, invece, costituiva il suo regime naturale per l’anno 2020.

Il professionista sostiene che questo errore materiale non possa integrare un comportamento concludente ai fini dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario. Di conseguenza, vorrebbe rettificare l’errore mediante l’emissione di note di credito per lo storno dell’Iva inserita nelle fatture emesse nel 2020 e mediante l’emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’Iva stornata.

Secondo l’istante, la soluzione corretta è quella di accettare le note di credito del collaboratore e di compensare le note di credito con la fattura emessa dallo stesso a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’Iva stornata.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 378 del 31 maggio 2021, ha evidenziato che il regime forfetario costituisce il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia e che non incorrano in una delle cause di esclusione previste dalla stessa normativa. Ai fini dell’applicazione di tale regime da parte di un soggetto che è già in attività e che applica il regime fiscale ordinario, quindi, non è richiesta alcuna opzione specifica.

Ciò non toglie che trova applicazione anche a questo regime quanto disposto dal D.P.R. n. 442 del 1997 secondo il quale l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. E’ necessario che l’opzione o la revoca siano attuate concretamente sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Nel caso specifico prospettato dall’istante, il professionista con cui questi collabora possedeva i requisiti per adottare il regime forfetario nel 2020, non ha applicato tale regime agevolato negli anni pregressi (per mancanza di requisiti o per scelta) e nel 2020 ha tenuto un comportamento concludente coerente con il comportamento adottato in precedenza, emettendo le fatture con Iva e presentando altresì le liquidazioni periodiche Iva. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che non è noto se il contribuente professionista abbia comunicato entro il 28 febbraio 2020 alla Cassa di previdenza l’opzione per il regime di favore ai fini contributivi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che non vi siano le condizioni affinché il collaboratore possa cambiare, a marzo del 2021, il regime ordinario di tassazione adottato tramite comportamento concludente nel 2020. Non potrà, pertanto, neanche essere accolta la soluzione prospettata dall’istante di considerare corretta l’emissione delle note di credito e di una fattura di importo corrispondente a quello dell’Iva stornata.

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