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Novità Irpef - Ires
27 Febbraio 2015

Organizzazioni non governative: precisate le modalità di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus

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Nella Risoluzione n. 22 del 24 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità che devono essere seguite dalle organizzazioni non governative, già riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, per l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le nuove disposizioni contenute nella Legge n. 125 del 2014 prevedono che, per i primi sei mesi dall’entrata in vigore della Legge medesima, o sino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa dal Ministero degli Affari Esteri.

Il dubbio che è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità per le organizzazioni non governative in questione di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come Onlus, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le organizzazioni non governative non devono adeguare gli statuti o gli atti costitutivi. Tali organizzazioni, con la richiesta di iscrizione, prevista dall’articolo 32, comma 7, della Legge n. 125 del 2014, costituiscono, nell’Anagrafe delle Onlus, una particolare categoria “ad esaurimento” e, senza adeguare i propri statuti o atti costitutivi, mantengono le agevolazioni fiscali previste per le Onlus e la possibilità di accedere al beneficio del cinque per mille dell’Irpef e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili dai soggetti che le erogano.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus avviene mediante la presentazione alla Direzione regionale dell’Agenzia, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione non governativa richiedente, dell’apposito modello di comunicazione.

A tale modello di comunicazione non dovrà essere allegato lo statuto o l’atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva.

Il modello potrà essere inviato in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o potrà essere consegnato in duplice copia alla Direzione regionale competente. Quest’ultima provvederà all’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, dandone comunicazione all’organizzazione interessata.

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