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2 Luglio 2021
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Obblighi dei sostituti d’imposta in caso di soggetti esteri: rileva la stabile organizzazione o base fissa in Italia.

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un’istanza di interpello relativa agli adempimenti del sostituto d’imposta in caso di soggetto estero non residente in Italia.

L’istante è un’organizzazione arrivata in Italia nel 2020 per svolgere una determinata attività. Prontamente assumeva con contratti di prestazione occasionale dei traduttori remunerati con un conto corrente aperto presso la filiale di una banca da un funzionario della stessa organizzazione istante. Sono stati, quindi, erogati compensi netti che non superavano (almeno per il 99 %) l’importo di 5.000 Euro.

L’istante ha dichiarato di non aver nominato un rappresentante fiscale in Italia. Ora intende avere chiarimenti per regolarizzare la propria posizione nel nostro Paese.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 449 del 25 giugno 2021, ha, in primo luogo, precisato che non risulta che l’istante svolga un’attività rilevante ai fini Iva.

Comunque, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, qualora i soggetti esteri extra Unione Europea intendano porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, se privi di stabile organizzazione nel nostro Paese, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione dell’Iva, possono identificarsi direttamente soltanto se esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione in un Paese estero con il quale sussiste una reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Se così non è, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Nel caso specifico, se l’istante si trovasse nella necessità di acquisire una posizione ai fini Iva nel nostro Paese, non potrebbe essere individuato come rappresentante fiscale il soggetto che ha provveduto all’apertura del conto corrente bancario, trattandosi, come precisato dall’istante, di una persona fisica non residente in Italia.

Dalle indicazioni fornite dall’istante, sembrerebbe che i compensi erogati dalla stessa costituiscono redditi di lavoro autonomo occasionale per i percipienti, fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nel nostro ordinamento, tra i soggetti obbligati ad operare, nella qualità di sostituti d’imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali ne è prevista l’applicazione, sono comprese anche le società e gli enti di ogni tipo non residenti in Italia. In questo caso, opereranno come sostituti d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Pertanto, soltanto se l’istante abbia istituito in Italia una stabile organizzazione o una base fissa dovrà richiedere il codice fiscale ed adempiere ai conseguenti obblighi nella qualità di sostituto d’imposta, come l’effettuazione ed il versamento delle ritenute.

Qualora il sostituto d’imposta non operi o non versi le ritenute, ferma l’applicazione della sanzione pari al 20 % delle ritenute non eseguite (prevista all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997), troveranno applicazione la sanzione pari al 30 % delle ritenute non versate (prevista all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) o, in alternativa, in caso di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione dal 120 al 240 % in caso di omissione o dal 90 al 180 % in caso di infedele dichiarazione, delle ritenute non versate, con un importo minimo di 250 Euro (come previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) con in aggiunta la sanzione amministrativa di 50 Euro per ciascun percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Inoltre, si applica, per ciascuna Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, la sanzione di 100 Euro con un importo massimo di 50.000 Euro per sostituto d’imposta.

Qualora, poi, l’istante non abbia una stabile organizzazione in Italia, potrebbe assolvere gli adempimenti fiscali sopra descritti in relazione ai compensi erogati soltanto dopo aver assunto la qualifica di sostituto d’imposta.

Con riferimento ai compensi erogati precedentemente, il personale assunto dall’istante con contratto di prestazione occasionale che ha percepito tali compensi dovrà dichiararli nel nostro Paese. Se il personale non è residente in Italia, troveranno applicazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i Paesi esteri di residenza dei percettori delle somme in questione.

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