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Novità Irpef - Ires
26 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Nuovo impianto di climatizzazione in centro sportivo: i limiti di applicazione del Superbonus.

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Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del Superbonus.

L’istante è una società sportiva dilettantistica che svolge la propria attività in un centro sportivo formato da più strutture. Gli spogliatoi sono inseriti nel centro sportivo stesso.

L’intenzione dell’istante è quella di sostituire l’impianto di riscaldamento che fornisce l’intera struttura con un nuovo impianto di climatizzazione con un rilevante miglioramento dell’efficienza energetica.

Il quesito riguarda la possibilità di ottenere l’applicazione del Superbonus per questo tipo di intervento. L’istante ha anche richiesto se per ottenere l’applicazione del Superbonus dovrà presentare necessariamente l’Attestato di prestazione energetica o è possibile presentare altra documentazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 774 del 10 novembre 2021, ha evidenziato che la normativa in materia prevede che il Superbonus possa trovare applicazione anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La condizione che deve essere rispettata è che la spesa deve essere sostenuta da chi risulta, in base ad un titolo idoneo, proprietario o detentore dell’immobile fin dall’avvio dei lavori o dal momento in cui è sostenuta la spesa, se antecedente. Quindi, il beneficiario dell’agevolazione può essere titolare di un diritto reale sull’immobile o detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o ad un contratto di comodato regolarmente registrato ed avere il consenso da parte del proprietario all’esecuzione dei lavori.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione che serve, oltre agli spogliatoi, anche il resto della struttura nella quale si trovano, con un nuovo impianto, nel rispetto dei criteri energetici richiesti, non impedisce alla società contribuente di beneficiare del Superbonus, nonostante esso sia limitato alle spese sostenute in relazione all’impianto di climatizzazione dello spogliatoio o della parte di immobile adibita a spogliatoio. Il Superbonus dovrà, infatti, essere commisurato ai soli locali o alle parti di immobile destinati a spogliatoio, sempre che il nuovo impianto serva questi locali.

Pertanto, l’istante potrà fruire dell’agevolazione limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte della struttura adibita a spogliatoio. A tale scopo, l’istante dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte di edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio stesso. O, in alternativa, dovrà essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi le suddette spese, rilasciata dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, sulla base di criteri oggettivi.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che, dal momento che la parte di edificio adibita a spogliatoio non costituisce un’autonoma unità immobiliare, la certificazione energetica, costituita dall’Attestato di Prestazione Energetica, riferita allo stato prima e dopo i lavori programmati, dovrà riguardare l’intero immobile e non soltanto la parte di immobile adibita a spogliatoio.

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