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Novità Irpef - Ires
30 Aprile 2014

Nuovo Decreto Legge con misure urgenti per il Paese: tutte le novità in materia fiscale

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Il 24 aprile 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, contenente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Tale provvedimento ha introdotto, al primo articolo, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati. In particolare, è stato stabilito che, in attesa dell’intervento normativo strutturale che verrà attuato con la Legge di Stabilità per il 2015, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, verrà introdotta le seguente misura:

– ai lavoratori dipendenti ed assimilati sarà riconosciuto, a partire dalla busta paga del prossimo mese di maggio, un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 640 Euro (80 Euro mensili), se il reddito complessivo è compreso tra gli 8.000 Euro ed i 24.000 Euro, ed alla parte dei 640 Euro corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000, ma non a 26.000 Euro.

Il  credito suddetto sarà rapportato al periodo di lavoro nell’anno e varrà soltanto per il periodo d’imposta 2014.

Il credito sarà riconosciuto in busta paga se l’imposta lorda determinata sui redditi “agevolabili” risulterà di importo superiore alla detrazione spettante per il lavoro dipendente.

Inoltre, all’articolo 2 del Decreto Legge è stato stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, verrà ridotta l’aliquota dell’Irap prevista per la generalità dei contribuenti dal 3,9 % al 3, 5 %.

Verranno anche abbassate anche le seguenti aliquote Irap: dal 4,20 % al 3,80 %, l’aliquota Irap per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi ed opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; dal 4,65 % al 4,20 %, l’aliquota Irap per le banche e gli altri soggetti finanziari; dal 5,90 % al 5,30 %, l’aliquota Irap per le imprese di assicurazione; dall’1,9 % all’1,70 %, l’aliquota Irap per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca.

Nel Decreto, è stato precisato che si potrà beneficiare parzialmente della riduzione dell’Irap sin dal primo acconto per il 2014, mediante l’applicazione al metodo previsionale delle aliquote, rispettivamente, del 3,75 %, del 4 %, del 4,5 %, del 5,7 % e dell’1,8 %.

Inoltre, all’articolo 3 del Decreto Legge è stato previsto, a partire dal 1° luglio 2014, l’aumento dal 20 % al 26 % della tassazione sulle rendite finanziarie e sui redditi di capitale. L’aumento della tassazione non riguarderà il prelievo sugli interessi dei titoli di Stato, sui proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale e sul risultato netto delle forme di previdenza complementare.

Con l’articolo 4 del Decreto Legge è stata abrogata definitivamente la disposizione che prevedeva, a partire dal prossimo 1° luglio, l’obbligo per gli intermediari finanziari di effettuare una ritenuta d’acconto del 20 % sui trasferimenti di denaro provenienti dall’estero, costituenti redditi da investimenti o da attività di natura finanziaria.

Ancora, nella medesima disposizione è stato introdotto l’aumento dal 12 % al 26 % dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dovuta dalle banche che possiedono quote della Banca d’Italia. Il versamento di tale imposta, inoltre, alla luce della modifica normativa, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Dovrà essere versata entro la medesima scadenza anche l’imposta sostitutiva dovuta dalle società che rivalutano i beni aziendali sulla base della nuova disposizione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2014.

Con l’articolo 5 del Decreto Legge è stata prorogata dal 1° maggio al 1° agosto 2014 la data di decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, previsto dal Decreto Legge n. 91 dell’8 agosto 2013.

Inoltre, all’articolo 11 del nuovo provvedimento del Governo è stato previsto che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante F24 dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale sia di importo pari a zero. I versamenti con il modello F24 dovranno, altresì, essere effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano presenti delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo.

I versamenti con modello F24 dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa anche nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 Euro.

L’articolo 22 del Decreto ha, poi, introdotto una nuova regola riguardo alle attività di produzione di energie da fonti rinnovabili agro-forestali o fotovoltaiche. Mentre prima erano considerate produttive di reddito agrario, dal 2014 il relativo reddito verrà determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25 %. Si dovrà tener conto della presente disposizione ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2014.

All’articolo 39 del Decreto Legge è stato eliminato il limite temporale relativo alla possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute in virtù dell’applicazione degli strumenti deflativi del contenzioso tributario. In precedenza, infatti, la normativa prevedeva che potessero essere compensati soltanto i crediti maturati fino alla data del 31 dicembre 2012.

Infine, la possibilità di compensare i crediti certificati maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per forniture, somministrazioni, appalti e prestazioni con i debiti iscritti a ruolo relativi a tributi erariali, regionali e locali, a contributi previdenziali ed assistenziali ed a premi Inail riguarderà anche le cartelle e gli atti esecutivi notificati fino al 30 settembre 2013 (e non più fino al 31 dicembre 2012, come previsto in precedenza).

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