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Novità Irpef - Ires
29 Gennaio 2021

Nuovi codici tributo per distinguere le ritenute operate dopo il conguaglio di fine anno

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Nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati dai sostituti d’imposta, nei modelli F24, per effettuare i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente operate dopo il conguaglio di fine anno.

Nella Risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, richiamato la disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973 secondo la quale, in caso di incapienza delle retribuzioni rispetto al prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il lavoratore/sostituito può dichiarare per iscritto al datore di lavoro/sostituto d’imposta di volergli versare l’importo delle ritenute ancora dovute o di autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 secondo la quale le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 Euro, relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 Euro, devono essere prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio.

Ancora, nella medesima Risoluzione del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la recente disposizione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 che ha introdotto la ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati. In particolare, tale ulteriore detrazione deve essere ripartita tra le retribuzioni erogate a partire dal 1° luglio 2020 ed i sostituti d’imposta devono verificare, in sede di conguaglio, la spettanza della stessa detrazione. Qualora tale ulteriore detrazione risulti essere non spettante, i sostituti d’imposta procedono al recupero della stessa e, se l’importo della detrazione da recuperare supera i 60 Euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Con la Risoluzione in questione l’Agenzia delle Entrate è, quindi, intervenuta a istituire dei codici tributo che possano consentire distinti versamenti delle ritenute operate a partire dal 2021, sulla base delle disposizioni suddette, dopo il conguaglio relativo all’anno d’imposta precedente.

I codici tributo istituiti da inserire nel modello F24 sono:

  • il codice “1066” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
  • il codice “4934” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate nella Regione Valle d’Aosta e versate fuori dalla Regione stessa;
  • il codice “4935” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella Regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa.

Tali codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e dell’anno d’imposta al quale si riferisce la ritenuta operata.

Inoltre, sono istituiti i seguenti codici tributo da inserire nel modello “F24 Enti pubblici”:

  • il codice “103E” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
  • il codice “193E” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate nella Regione Valle d’Aosta e versate fuori dalla Regione stessa;
  • il codice “194E” per i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella Regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa.

Questi codici tributo devono essere inseriti nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” del modello F24 EP, con l’indicazione nel campo “sezione” del valore “F” (Erario); nel campo “codice tributo/causale” del codice tributo; nel campo “riferimento A” del mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e nel campo “riferimento B” dell’anno d’imposta al quale si riferisce la ritenuta operata.

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