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Novità Irpef - Ires
4 Luglio 2014

Nuova tassazione dei redditi di natura finanziaria: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 19 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla nuova disciplina in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, introdotta dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 (cosiddetto “Decreto Irpef”).

La nuova disciplina prevede una tassazione con aliquota del 26 %. Vi è stato, quindi, un aumento rispetto alla precedente aliquota del 20 %.

Nelle premesse della Circolare, è precisato che tale intervento normativo prosegue il percorso intrapreso dal legislatore con la riforma del 2011 che aveva previsto un’unica aliquota del 20 % per la tassazione dei rendimenti finanziari. Pertanto, sono ancora applicabili i Decreti del Ministero dell’Economia del 2011, emanati in occasione dell’attuazione della predetta riforma, ed i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel 2012, per quanto non illustrato nella nuova Circolare.

Nelle prime pagine della Circolare, inoltre, è ricordato che le nuove norme hanno previsto l’abrogazione della disposizione contenuta nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale, riguardo all’applicazione di una ritenuta alla fonte del 20 % sui redditi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria riscossi tramite intermediari italiani.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’ambito di applicazione della nuova disciplina, delle deroghe all’applicazione dell’aliquota del 26 %, della decorrenza delle nuove regole e del regime transitorio.

Con riguardo, in particolare, alle deroghe, si ricorda che continua a trovare applicazione l’aliquota ridotta del 12,5 % ai titoli pubblici italiani ed a quelli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list” ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati esteri.

Inoltre, continua a trovare applicazione l’aliquota ridotta del 5 % sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che la nuova aliquota si applica anche ai redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi ed alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. In particolare, la nuova aliquota riguarderà i redditi di capitale derivanti dai contratti stipulati successivamente alla data del 1° luglio 2014 e le plusvalenze realizzate successivamente a tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei relativi contratti. Per i contratti stipulati sino al 30 giugno 2014, si applicherà la nuova aliquota soltanto sui redditi maturati successivamente al 1° luglio 2014.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, fornito diversi chiarimenti riguardo agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle gestioni individuali di portafoglio, ai redditi diversi di natura finanziaria.

Le nuove norme hanno previsto anche un credito d’imposta in favore delle casse previdenziali professionali privatizzate. Si tratta di un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 %.

Tale credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap. Dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014. Potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione.

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