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20 Dicembre 2019

Non spetta la detrazione per gli interessi sul mutuo se l’abitazione è all’estero

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla detrazione fiscale prevista per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui stipulati per l’acquisto di un’abitazione principale.

La contribuente che ha presentato l’istanza di interpello è residente in Slovenia. Nel 2015 ha acquistato in Slovenia, in comproprietà con il marito, un immobile che è stato adibito ad abitazione principale propria e della propria famiglia entro un anno dall’acquisto. Per poter acquistare questa abitazione, ha stipulato, come unica intestataria, un contratto di mutuo ipotecario.

L’istante ha mantenuto l’iscrizione all’Anagrafe dei residenti in Italia fino al mese di dicembre del 2016, pur avendo il domicilio e la dimora abituale in Slovenia. Inoltre, nel 2017 e nel 2018, ha percepito un unico reddito derivante da un rapporto di lavoro dipendente con un sostituto d’imposta italiano.

Il quesito riguarda la possibilità per la contribuente istante di usufruire della detrazione fiscale prevista per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, che, però, è situata all’estero, sia nel periodo nel quale era ancora fiscalmente residente in Italia, sia nel periodo successivo. A tal proposito, l’istante ha anche precisato che non ha beneficiato di analoghe agevolazioni fiscali nel Paese estero nel quale attualmente risiede.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 524 del 13 dicembre 2019, ha precisato che, per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, l’abitazione principale si configura in relazione ad un immobile situato in Italia. Quindi, la detrazione fiscale in questione non spetta a tali contribuenti se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile che è situato all’estero, come nel caso rappresentato dall’istante.

Lo stesso principio trova applicazione anche per i contribuenti fiscalmente non residenti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale prevista per gli interessi e gli oneri sui mutui riguarda anche i cosiddetti “non residenti Shumacker”, ossia i soggetti fiscalmente residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che abbiano prodotto in Italia un reddito pari almeno al 75 % del reddito complessivamente prodotto e che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nel Paese di residenza (condizione nella quale si è trovata l’istante nel 2017 e nel 2018).

Anche per questi soggetti valgono le regole e le condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia.

La conclusione, quindi, è che ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, compresi i “non residenti Shumacker”, la detrazione fiscale degli interessi passivi e degli oneri accessori collegati a mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale spetta alle medesime condizioni alle quali è riconosciuta ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia.

Quindi, nel caso specifico prospettato dall’istante, gli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale e situato all’estero non possono essere detratti dall’imposta lorda dovuta, e questo sia negli anni 2015 – 2016 nei quali la contribuente era ancora residente fiscalmente in Italia, sia dal 2017 quando non è stata più fiscalmente residente in Italia.

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