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Novità Irpef - Ires
14 Ottobre 2016

Medico con compensi elevati e collaborazioni con terzi: non versa necessariamente l’Irap

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La Corte di Cassazione interviene nuovamente in una controversia relativa all’assoggettabilità ad Irap di un professionista esercente l’attività di medico.

Nel caso specifico, un medico specialista in oftalmologia aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irap versata nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2007. La Commissione Tributaria Regionale non aveva accolto le ragioni del contribuente che, quindi, aveva proposto ricorso in Cassazione. La CTR aveva, in particolare, fondato la propria decisione sulla circostanza che il professionista aveva percepito rilevanti compensi, aveva dichiarato significative quote di ammortamento dei beni strumentali e non trascurabili compensi a terzi (quasi esclusivamente ad un altro medico specialista). Secondo i Giudici di secondo grado si trattava di elementi che permettevano di riconoscere l’esistenza di un’organizzazione e, quindi, del presupposto impositivo dell’Irap.

Da parte sua, il contribuente aveva evidenziato che l’esistenza dell’autonoma organizzazione era stata fatta derivare non correttamente da elementi non rilevanti, come la misura dei compensi percepiti. Inoltre, i beni strumentali impiegati sarebbero stati strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività e non si sarebbe avvalso di dipendenti o collaboratori in via continuativa.

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 20610 del 12 ottobre 2016, ha ricordato il proprio orientamento secondo il quale il presupposto per l’applicazione dell’Irap sussiste quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Inoltre, il contribuente, affinché sia giustificata l’applicazione dell’Irap, deve impiegare dei beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o deve avvalersi in modo non occasionale del lavoro altrui che ecceda il lavoro del collaboratore che svolga mansioni esclusivamente esecutive.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione, inoltre, ai fini della verifica del presupposto dell’applicazione dell’Irap, è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente. Ancora, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali, anche di un certo rilievo economico, non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto tali beni, anche di una certa consistenza, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.

Non è, altresì, sufficiente ad integrare il presupposto dell’Irap il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nell’organizzazione del contribuente medesimo e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal medico ed ha rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame della vicenda sulla base dei principi enunciati.

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