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31 Gennaio 2020

Macchinari in cantieri all’estero e iper ammortamento: se si mantiene il nesso funzionale con l’impresa, non c’è recupero

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Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate tramite istanza di interpello riguarda, questa volta, la disciplina dell’iper ammortamento.

La società istante svolge attività di noleggio di macchinari ed attrezzatura tecnica per l’edilizia. In particolare, l’istante stipula spesso con i propri clienti dei contratti di noleggio in base ai quali vengono messi a disposizione dei locatari dei macchinari che vengono trasportati direttamente, dall’istante medesimo, presso i cantieri indicati dai clienti. Talvolta, i beni dati in noleggio vengono impiegati temporaneamente dai clienti italiani presso dei cantieri situati all’estero, previo rilascio di autorizzazione.

I beni concessi in noleggio sono dei beni che possiedono i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione dell’iper ammortamento.

L’istante ha richiesto se il noleggio di tali beni, effettuato nei confronti di clienti italiani che li impiegano temporaneamente in cantieri situati all’estero, può determinare il recupero dell’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 14 del 24 gennaio 2020, ha ricordato che, secondo quanto previsto dal cosiddetto “Decreto Dignità” (Decreto Legge n. 87 del 2018), l’agevolazione dell’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Si procede, quindi, al recupero dell’agevolazione se, durante il periodo di fruizione del beneficio, i beni che godono dell’agevolazione vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive, anche eventualmente appartenenti alla stessa impresa, situate all’estero.

Destinazione a strutture produttive situate all’estero deve intendersi come equivalente della delocalizzazione.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’istante è una società indipendente, che non ha né società controllanti, né società controllate, e che ha tutti clienti italiani. L’eventuale trasporto dei beni al di fuori del territorio italiano ha carattere temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo raggiunto in deroga alle condizioni normalmente previste.

Nei casi in cui viene autorizzato il trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale, l’autorizzazione è concessa tenendo conto di tutta una serie di elementi, come gli adempimenti fiscali da rispettare e l’esistenza di un divieto di concorrenza in base al quale i macchinari non possono essere dati a noleggio in zone che rientrano nella competenza di altri concessionari.

Tra le precisazioni che sono state fornite dalla società istante in merito al funzionamento dei macchinari, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che, trattandosi di macchinari dotati di alta tecnologia, è possibile realizzare un’interconnessione con i sistemi informatici aziendali tramite la quale si verifica uno scambio continuo di informazioni relative al funzionamento dei beni.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al caso specifico è che i beni trasportati temporaneamente all’estero mantengono un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia e, quindi, non si configura una destinazione a struttura produttiva situata all’estero tale da far venire meno il diritto all’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.

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