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Novità Irpef - Ires
5 Ottobre 2018

Locazione degli studenti universitari: detrazione dei canoni solo se c’è disagio oggettivo del Comune di residenza

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di detrazione fiscale per i canoni di locazione degli studenti universitari (Risposta n. 19 del 2 ottobre 2018).

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di avere una figlia, residente a Novara, che frequenta l’Università a Pavia (distante circa 70 km). La città di Pavia può essere raggiunta con il treno soltanto tramite Milano o Mortara ed il viaggio dura circa un’ora e quaranta minuti. Non è possibile, quindi, per la ragazza viaggiare tutti i giorni come pendolare.

L’istante ha ricordato che la normativa in materia di detrazione dei canoni di locazione degli studenti universitari ora prevede che, qualora l’Università sia ubicata in un Comune diverso da quello di residenza distante da quest’ultimo almeno 50 km e non più di 100 km, per beneficiare della detrazione, gli studenti devono essere residenti in zone montane o disagiate. Nel caso specifico, si è chiesto se si possa beneficiare della detrazione anche se il Comune di Novara non è situato in una zona montana. Si tratta, infatti, comunque di una zona disagiata per le condizioni di viaggio rispetto alla città nella quale è situata l’Università (città di Pavia).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il caso rappresentato dall’istante non rientra nell’ambito di applicazione della detrazione. Infatti, la città di Novara non è sita in una zona montana e neanche in una zona disagiata, in quanto sono percorribili diverse vie di comunicazione (ferroviarie e stradali) che collegano il Comune con altri Comuni.

La disposizione di legge richiede che la valutazione del “disagio” sia effettuata in base a criteri oggettivi e con riferimento al Comune di residenza dello studente e non al Comune nel quale ha sede l’Università. Di conseguenza, oggettivamente, non si può dire che il Comune di Novara possa essere qualificato come disagiato.

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