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Novità Irpef - Ires
3 Febbraio 2023
5 Minuti di lettura

Legge di Bilancio per il 2023: le novità per le operazioni con l’estero.

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Nuove regole per le operazioni con l’estero.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI BLACK LIST (articolo 1, commi da 84 a 86, Legge n. 197 del 2022). Modificato l’articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il nuovo testo prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Queste disposizioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia provano che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione.

L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale deve essere concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro 90 giorni, le prove suddette. Qualora l’Amministrazione non ritenga idonee le prove fornite dal contribuente, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

Tali nuove regole trovano applicazione anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DA PARTECIPATE ESTERE (articolo 1, commi da 87 a 95, Legge n. 197 del 2022). Le nuove disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio per il 2023 riguardano gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge stessa, risultanti dal bilancio di soggetti direttamente o indirettamente partecipati esteri, relativo all’esercizio chiuso nel 2021. Essi saranno integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato in territorio italiano, a condizione che sia esercitata l’opzione prevista al comma 88.

Si tratta di un’opzione esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. In virtù di queste nuove disposizioni, i contribuenti assoggettati ad Ires possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 %, degli utili e delle riserve di utile suddetti. Anche i contribuenti assoggettati all’Irpef possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, ma con applicazione di un’aliquota del 30 %.

Le aliquote in questione sono ridotte di tre punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio italiano entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2023, a condizione che gli stessi utili siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto (comma 89).

L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile e si perfeziona con l’esercizio dell’opzione stessa, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Inoltre, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione in modello F24. L’opzione è efficace poi dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022 (comma 91).

Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2023, dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione (comma 95).

TASSAZIONE ITALIANA PER LE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI (articolo 1, commi da 96 a 99, Legge n. 197 del 2022). Secondo il nuovo testo dell’articolo 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in materia di applicazione dell’imposta ai non residenti, i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Ai fini dell’applicazione di queste nuove disposizioni, non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (“immobili merce“), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (“immobili strumentali“).

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