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Novità Irpef - Ires
8 Maggio 2015

Irap: le spese di ristrutturazione dello studio rilevano ai fini della valutazione dell’autonoma organizzazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8638 del 29 aprile 2015, ha emesso una nuova pronuncia in materia di Irap.

Nel caso in questione, il contribuente, esercente la professione di revisore contabile, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, parzialmente accolto il ricorso del contribuente, limitatamente a due annualità.

In quel periodo, infatti, secondo quanto rilevato dalla CTR, il contribuente non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili e, inoltre, le dotazioni di mezzi risultanti dal registro dei beni ammortizzabili ricomprendevano beni non inerenti all’attività professionale svolta che, quindi, non erano idonei ad attestare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate lamentava che, nella pronuncia impugnata, era stata omessa ogni valutazione sull’incidenza e la rilevanza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, soprattutto per quanto riguarda i costi esposti nel quadro RE, che costituivano indici di un’attività autonomamente organizzata.

La CTR, secondo l’Agenzia delle Entrate, si era limitata ad affermazioni generiche, senza considerare che erano rilevanti le spese per i lavori di ristrutturazione e gli elementi di arredo e di rappresentanza, come tappeti e quadri, e che tali spese si riferivano a locali usati per lo studio professionale.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che gran parte delle spese sostenute dal contribuente erano relative a lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale e dovevano, quindi, ritenersi strumentali all’attività professionale da lui svolta. Si trattava, pertanto, di elementi dei quali bisognava tener conto ai fini della valutazione della sussistenza dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente.

La Cassazione ha, infine, dato ragione all’Agenzia delle Entrate, cassando la pronuncia da questa impugnata e rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il riesame della questione.

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