La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 3758 del 18 febbraio 2014, ha affermato che la sussistenza di un dipendente part-time non costituisce elemento che di per sé provi la sussistenza di una stabile organizzazione ai fini dell’Irap.
Specialmente se il contribuente, come nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, è un medico di base, che, come precisato dalla Corte medesima, è tenuto nell’interesse della sanità pubblica ad un’efficienza e continuità di servizio.
Nella pronuncia, è stata prevista la compensazione delle spese, sulla base della considerazione che la giurisprudenza relativa al professionista con un dipendente è di recente formazione.