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Novità Irpef - Ires
6 Giugno 2014

Irap: il medico con redditi elevati non è necessariamente assoggettato all’imposta

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014, ha dato ragione al contribuente, medico generico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che aveva impugnato la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento dell’Irap per l’anno 2001.

La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, dato ragione all’Agenzia delle Entrate sostenendo che, in base agli elementi ed alla documentazione prodotta in giudizio, l’attività professionale di medico svolta dal contribuente era caratterizzata da un’organizzazione di beni strumentali di rilevanti dimensioni, in grado di influire positivamente sul valore dei servizi professionali e sull’entità dei ricavi annui.

Il contribuente, al contrario, aveva sostenuto che disponeva dei soli strumenti necessari all’esercizio della professione, senza l’ausilio di alcun dipendente o collaboratore, e, quindi, era privo di autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale erroneamente lo aveva ritenuto assoggettabile ad Irap sulla base dell’ammontare dei redditi percepiti e dei costi sostenuti. Non aveva, in particolare, effettuato alcuna analisi della tipologia dei costi e, quindi, dei fattori della produzione concretamente a disposizione del contribuente.

La Corte di Cassazione ha ricordato il principio ormai consolidato in materia secondo il quale il presupposto per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Tale condizione ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini del ritenere o meno l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Inoltre, le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, nel caso in cui siano modeste, costituiscono un dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo.

In particolare, per quanto riguarda i medici generali convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, la disponibilità di uno studio, con le caratteristiche e dotato delle attrezzature individuate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto della specificità della professione di medico di base svolta dal contribuente in assenza di personale dipendente e l’obbligatorietà dello studio nel quale la professione era svolta. Non aveva, inoltre, tenuto conto delle giustificazioni addotte dal contribuente, e non contestate dall’Agenzia delle Entrate, sia riguardo alla quota di ammortamento, riguardante una parete divisoria dello studio, sia riguardo al compenso corrisposto ad un collega per la obbligatoria sostituzione in caso di assenza del medico.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

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