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Novità Irpef - Ires
16 Dicembre 2016

Irap e piccoli imprenditori: l’imposta non è necessariamente dovuta

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Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 24515 del 30 novembre 2016, soltanto l’esercizio di un’attività in forma societaria costituisce di per sé presupposto dell’Irap, senza che sia necessario accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Diversa è la conclusione della giurisprudenza della Cassazione qualora l’attività di natura imprenditoriale sia svolta in forma individuale e, in particolare, qualora ricorra la figura del piccolo imprenditore. In tema di Irap, infatti, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratta di attività non autonomamente organizzata.

Nel caso specifico sottoposto all’esame della Suprema Corte, questa ha riconosciuto la correttezza del ragionamento seguito dai Giudici del grado di appello. Secondo quanto affermato nella pronuncia impugnata in Cassazione, dall’esame della documentazione allegata agli atti, risultava che il contribuente svolgeva la propria attività in modo esclusivamente personale, senza avvalersi della collaborazione di nessun dipendente ed impiegando capitali di modesta entità. Inoltre, i beni strumentali impiegati dal contribuente erano molto contenuti ed esigui, trattandosi del minimo indispensabile per esercitare l’attività nel determinato settore nel quale operava. Non sussisteva, quindi, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto necessario per l’applicazione dell’Irap.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione assunta dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale. Le spese di giudizio sono state comunque compensate trattandosi di questione soltanto recentemente chiarita dalla giurisprudenza.

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