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Novità Irpef - Ires
5 Giugno 2020

Irap e Decreto Rilancio: i chiarimenti per i soggetti con esercizi “a cavallo”

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Nella Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al versamento dell’Irap a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e, in particolare, dell’articolo 24 del Decreto Legge n. 34 del 2020.

I chiarimenti richiesti riguardano i soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

Il “Decreto Rilancio” ha previsto che non è dovuto il saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta. Non è neanche dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tali nuove regole hanno un’applicazione generalizzata e riguardano anche i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato le peculiarità legate agli esercizi “a cavallo”.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo Irap deve avvenire entro il 30 giugno, il primo acconto entro la stessa data ed il secondo acconto Irap entro il 30 novembre. Quindi, questi contribuenti, in virtù delle nuove regole, non dovranno effettuare i versamenti previsti nel mese di giugno 2020.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (il saldo del periodo precedente ed il primo acconto) ed entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del medesimo periodo d’imposta (secondo acconto).

Sarà, pertanto, determinante individuare il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2019. Nella Risoluzione è inserita una tabella con alcune esemplificazioni.

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