La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 2520 del 5 febbraio 2014, ha riconosciuto come fondate le ragioni del contribuente che aveva contestato il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap versata dal contribuente medesimo, il quale svolgeva attività di commercialista.
Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare apoditticamente la presenza di una forte componente organizzativa, senza tener conto delle specifiche deduzioni presentate dal contribuente.
In particolare, quest’ultimo aveva posto in luce come, nello svolgimento della sua attività, non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero soltanto dei praticanti.