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13 Aprile 2018

Iper ammortamento: le regole nel caso di documenti acquisiti dopo l’interconnessione

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Nella Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper ammortamento.

In particolare, la questione che è stata sottoposta alla sua attenzione riguarda l’ipotesi dell’acquisizione della documentazione (nel caso specifico, la perizia) nel periodo d’imposta successivo a quello della interconnessione. Si ricorda che la normativa in materia prevede che l’impresa che intende beneficiare dell’iper ammortamento debba produrre una dichiarazione resa dal rappresentante legale, ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa, o, nel caso di beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 Euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attestino che il bene per il quale si richiede l’iper ammortamento possieda caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi previsti dalla legge e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il requisito dell’interconnessione è indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.

I documenti che attestano l’interconnessione devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta nel quale il bene entra in funzione o, se successivo, entro il periodo d’imposta nel quale il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l’acquisizione della documentazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’interconnessione, la fruizione dell’agevolazione deve iniziare dal periodo d’imposta nel quale i documenti vengono acquisiti. Quindi, l’acquisizione della documentazione successiva all’interconnessione non rappresenta un ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma determina uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire dell’agevolazione.

Nella Risoluzione, è riportato anche un esempio: nel caso di un bene che rientra nell’elenco previsto dalla normativa ed è stato acquistato, è entrato in funzione ed è stato interconnesso nel 2017 e per il quale è stata acquisita la perizia giurata nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento dal periodo d’imposta 2018, mentre nel 2017 potrà beneficiare del super ammortamento. Inoltre, la quota di iper ammortamento fruibile annualmente dal 2018 dovrà essere calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente.

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