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27 Ottobre 2017

Investimenti tramite leasing: i chiarimenti per la proroga del super ammortamento

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017 in tema di super ammortamento e di iper ammortamento. In particolare, le richieste di chiarimenti riguardano la possibilità di applicare la proroga al 30 giugno 2018 (o al 30 settembre 2018 in caso di iper ammortamento) qualora gli investimenti siano stati effettuati nella forma del leasing, secondo particolari modalità.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017 prevede che il super ammortamento possa trovare applicazione anche agli investimenti in beni materiali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati entro il 31 dicembre 2017, o entro il 30 giugno 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto.

Soltanto, quindi, qualora siano rispettate entrambe le condizioni suddette saranno ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2018.

Inoltre, la maggiorazione del costo di acquisto prevista in caso di iper ammortamento può trovare applicazione per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 settembre 2018, purché siano presenti le condizioni suddette, ossia, entro la fine del 2017, l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto.

La verifica delle due condizioni per l’applicazione della proroga diviene più complessa qualora gli investimenti riguardino beni acquisiti in leasing e non in proprietà. Nel caso di locazione finanziaria, il relativo contratto di leasing deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2017 da entrambe le parti e, entro la medesima data, deve essere avvenuto il pagamento di un maxi canone in misura almeno pari al 20 % della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In presenza di tali condizioni, la maggiorazione del super ammortamento potrà trovare applicazione anche qualora il momento di effettuazione dell’investimento (ossia la consegna del bene al locatario o l’esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Le perplessità sollevate all’Agenzia delle Entrate riguardano le ipotesi nelle quali il contribuente, dopo aver effettuato un ordine che sia stato accettato dal venditore ed aver versato un acconto almeno pari al 20 % del costo di acquisto del bene, entro la data del 31 dicembre 2017, decida di acquistare il bene medesimo attraverso il leasing.

Qualora operi la compensazione tra l’acconto versato al fornitore ed il maxi canone iniziale da corrispondere alla società di leasing (in questo caso, la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene a colui che ha effettuato l’investimento e pagherà la differenza al fornitore), l’investitore potrà fruire della maggiorazione in quanto abbia, entro la data del 31 dicembre 2017, effettuato un ordine accettato dal fornitore ed abbia versato un acconto di almeno il 20 %. Non risulta, infatti, rilevante che l’acconto versato al fornitore si sia successivamente trasformato in un maxi canone versato alla società di leasing.

Anche qualora vi sia stata la restituzione dell’acconto versato al fornitore (e, quindi, la società di leasing abbia provveduto a versare per intero l’importo dovuto al fornitore, concedendo poi in locazione finanziaria il bene a colui che ha effettuato l’investimento), l’investitore potrà fruire della maggiorazione. In questo caso, è necessario che siano rispettate due condizioni: in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del nuovo contratto di leasing, dovrà essere corrisposto un maxi canone almeno pari all’acconto del 20 % e nel contratto di leasing dovrà essere inserito un riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

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