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20 Ottobre 2017

Interessi da mutuo per la ristrutturazione della casa: sono detraibili interamente dal coniuge cointestatario superstite

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla questione della detraibilità da parte del coniuge superstite degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della casa principale.

In particolare, l’istante ha spiegato di aver concluso il mutuo ipotecario insieme al coniuge nel 2011. Quando, poi, nel 2013, il coniuge è deceduto, l’istante si è accollato interamente il mutuo. In sede di assistenza, gli è stata negata la detraibilità di tutti gli interessi passivi sostenuti e gli è stata riconosciuta la detraibilità della quota del 50 % degli stessi interessi.

Secondo l’istante, sarebbe, invece, detraibile l’intera quota degli interessi passivi sostenuti, analogamente a quanto avviene per gli interessi derivanti da contratti di mutuo stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 129 del 18 ottobre 2017, ha ricordato che la detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, spetta qualora vi sia un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia specificamente indicato che i lavori eseguiti rientrano in quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001 o qualora il contribuente sia in possesso di un’analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

La destinazione del mutuo al finanziamento della ristrutturazione dell’abitazione principale, deve risultare, inoltre, dal contratto di mutuo stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dalla banca o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante, in qualità di coniuge superstite cointestatario del mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell’abitazione principale, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione prevista dalla legge sull’intera quota dei relativi interessi passivi sostenuti. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la detraibilità sarà riconosciuta purché sussistano tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in materia.

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