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8 Marzo 2019

Indici sintetici di affidabilità e redditometro: confermata la validità in Commissione Finanze

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Durante l’interrogazione a risposta immediata del 5 marzo 2019 in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stato ricordato che gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale perseguono l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle base imponibili, di stimolare l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

Secondo questa impostazione, gli indici sintetici di affidabilità consentiranno di superare il diverso approccio a carattere “accertativo” degli studi di settore e dei parametri.

Si tratta di strumenti che, pertanto, non verranno abrogati. Questo messaggio è stato espresso chiaramente in tale occasione.

Inoltre, nel corso dell’interrogazione, è stata posta l’attenzione sulla necessità di una revisione dell’accertamento sintetico (il cosiddetto “redditometro”) che possa rendere tale istituto più conforme ai principi costituzionali e, in particolare, all’articolo 53 della Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ed il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

La risposta è stata a sostegno dello strumento del “redditometro”.

Infatti, è stato evidenziato che viene data la possibilità al contribuente di giustificare le spese rilevate dall’Amministrazione finanziaria attraverso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Inoltre, è stato ricordato che l’accertamento di questo tipo considera il nucleo familiare e l’area geografica di appartenenza del contribuente.

E’ stata, altresì, richiamata la circostanza che lo scostamento tra il reddito dichiarato ed il reddito supposto deve comunque superare il 20 % perché si dia avvio all’accertamento.

Non è stato, infine, dimenticato il “doppio contraddittorio obbligatorio”, ossia il contraddittorio prima e dopo l’avvio del procedimento di adesione, nel quale il contribuente ha la possibilità di fornire elementi di prova che gli permettano di giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa che gli viene attribuita.

Secondo il Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “allo stato degli atti, non sono state segnalate criticità [rispetto all’applicazione del redditometro] dinanzi agli organi della Giustizia tributaria”.

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