Un nuovo interpello sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate è stato presentato da un obbligazionista della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio rimasto coinvolto nella risoluzione della banca medesima. L’interpellante ha richiesto, in particolare, chiarimenti sul corretto trattamento fiscale che dovrà essere applicato agli indennizzi riconosciuti agli investitori come lui coinvolti nella risoluzione dell’istituto di credito, sia nel caso in cui si tratti di indennizzi forfettari erogati dal fondo di solidarietà appositamente istituito, sia nel caso di indennizzi erogati a seguito della procedura arbitrale attivata secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità per il 2016.
Si ricorda che la normativa in materia prevede che la strada della richiesta dell’indennizzo forfettario sia alternativa alla strada della richiesta di indennizzo tramite procedura arbitrale qualora gli investitori abbiano acquistato gli strumenti finanziari precedentemente alla data del 12 giugno 2014.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 3 del 12 gennaio 2017, ha fornito diversi chiarimenti in materia. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto che le somme percepite a titolo di indennizzo forfettario non hanno rilevanza reddituale. Queste somme, infatti, sono erogate agli investitori con il solo fine di reintegrare la perdita economica subita. Si tratta di un risarcimento del cosiddetto danno emergente.
Analoghe considerazioni valgono per le somme erogate a seguito dell’attivazione della procedura arbitrale. La corresponsione di tali somme, infatti, è subordinata all’accertamento della responsabilità per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.