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16 Aprile 2021

Indennità lavorativa percepita nel 2020, ma riferibile al 2019: si applica la tassazione separata?

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Indennità connesse a prestazioni lavorative erogate, a seguito di contrattazione collettiva integrativa, nell’anno successivo a quello di maturazione. Quale trattamento fiscale applicare?

A sottoporre il quesito all’Agenzia delle Entrate è un Ministero che ha sottoscritto nel 2020 un accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione. L’accordo ha previsto l’erogazione di indennità connesse a prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio e peculiari responsabilità, insieme a compensi destinati a remunerare la performance organizzativa ed individuale.

Il Ministero istante ha erogato quanto stabilito in sede di contrattazione nel periodo d’imposta 2020, pur riferendosi a prestazioni effettuate nel 2019. I relativi emolumenti sono stati assoggettati a tassazione ordinaria.

Il Ministero ha evidenziato che, in applicazione della normativa in materia, la corresponsione di tali emolumenti accessori non può che avvenire in una fase successiva all’anno di maturazione degli emolumenti stessi, ossia successivamente all’esecuzione delle prestazioni lavorative da remunerare e non può prescindere dall’adozione di atti che attestino l’avvenuta esecuzione di tali prestazioni.

Il Ministero ha rappresentato, inoltre, che alcune organizzazioni sindacali hanno contestato il regime di tassazione applicato, sostenendo che tutti gli emolumenti che vengono corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione devono essere assoggettati a tassazione separata.

L’istante ritiene che, invece, le indennità in questione, relative al 2019 ed erogate nel 2020, sono state correttamente assoggettate a tassazione ordinaria, dal momento che il ritardo nella corresponsione di tali somme rispetto all’anno di maturazione è da considerarsi “fisiologico” in relazione al tempo che occorre per lo svolgimento del procedimento che porta all’erogazione in concreto degli emolumenti stessi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 243 del 13 aprile 2021, ha ricordato che, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti in base a leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Quindi, affinché sia applicata la tassazione separata, gli emolumenti devono essere corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stata prestata l’attività lavorativa ed il ritardo non deve essere “fisiologico” rispetto ai tempi giuridici e tecnici che occorrono in via ordinaria per l’erogazione degli emolumenti.

Quindi, la tassazione separata non trova applicazione nel caso in cui i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta al quale si riferiscono o qualora la corresponsione avvenga in un periodo d’imposta successivo, ma per causa “fisiologica”, in quanto la stessa natura degli emolumenti faccia sì che la loro erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità del procedimento di liquidazione di essi, è sufficiente che l’erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale gli emolumenti si riferiscono, in attuazione di un contratto collettivo sopravvenuto, affinché possa trovare applicazione la tassazione separata.

Nel caso specifico, le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d’imposta 2019 sono da assoggettare a tassazione separata, dal momento che sono state corrisposte in un periodo d’imposta (2020) successivo rispetto a quello di maturazione (2019) per una causa giuridica sopravvenuta, ossia in esecuzione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nel corso del 2020.

Il ritardo nella corresponsione degli emolumenti è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che costituisce il presupposto per l’applicazione della tassazione separata.

Diversa ipotesi è quella in cui, invece, la corresponsione nell’anno successivo di un’indennità sia prevista, da una legge o da un contratto collettivo antecedente alla maturazione, a favore del personale, in base alle presenze ed alle attività svolte nell’anno precedente. In questo caso, il ritardo deve considerarsi “fisiologico” in base alla natura stessa dell’emolumento e, pertanto, tali indennità devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.

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