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Novità Irpef - Ires
1 Agosto 2014

In caso di possesso di autovetture scatta la presunzione della capacità contributiva: è il contribuente che deve dare adeguata giustificazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16832 del 24 luglio 2014, ha riconosciuto la legittimità di un atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente per l’Irpef relativa al periodo d’imposta 1998.

In particolare, l’atto di accertamento aveva origine dall’applicazione dei coefficienti, stabiliti dai relativi Decreti ministeriali, agli elementi di capacità contributiva individuati, anche all’esito della risposta del contribuente ad un questionario, nella proprietà di quattro autovetture e di un immobile.

In primo grado, il ricorso proposto dal contribuente, avverso l’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria, era stato accolto. La Commissione Tributaria Provinciale, infatti, riteneva che il contribuente avesse giustificato la diversa capacità contributiva, sulla base della circostanza che una delle autovetture era intestata ad altro soggetto fin dal 1997 ed un’altra autovettura era stata acquistata grazie alla donazione di somme di denaro da parte della madre, la quale, a sua volta, le aveva ricevute a titolo di indennizzo di un sinistro.

In secondo grado, invece, i Giudici avevano affermato la legittimità del ricorso all’accertamento sintetico. Riguardo alla donazione effettuata in favore del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva evidenziato che, oltre ad essere nulla per mancanza di prova scritta, non era tale da giustificare l’acquisto dell’autovettura, data la discrasia temporale esistente tra i documenti posti alla base delle asserzioni del contribuente. In particolare, nella pronuncia impugnata veniva messa in rilievo la discrasia temporale tra la data di immatricolazione della vettura intestata al contribuente e la data della transazione, in virtù della quale la madre del contribuente medesimo aveva conseguito la somma, poi donata al figlio, a titolo di indennizzo di un sinistro.

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, ha ricordato che, in tema di accertamento dei redditi, costituiscono (ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 600 del 1973, nel testo applicabile al caso di specie) elementi indicativi della capacità contributiva, tra gli altri, specificamente, la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli e di residenze principali o secondarie.

La disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva, da qualificare come “legale”, ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile, in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”.

Grava sul contribuente la prova dell’esistenza di redditi non imponibili idonei al mantenimento (compreso l’acquisto originario) del possesso di tali beni.

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